Il giudice di pace è competente per la liquidazione dei compensi dell'avvocato

Redazione scientifica
04 Aprile 2023

Il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 l. n. 794/1942 e regolate dal rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

La vicenda processuale riguardava un ricorso proposto da un avvocato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 inanzi al giudice di pace, per ottenere la liquidazione dei compensi inerenti alcune procedure monitorie intraprese presso quello stesso ufficio.

L'adito Giudice di pace rigettava «per incompetenza» il ricorso, affermando che la causa era soggetta al rito sommario di cui al d.lgs. n. 150/2011, art. 14, e doveva perciò essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.

Con l'unico motivo di ricorso, l'avvocato deduceva in cassazione la violazione della l. n. 794/1942, artt. 28 (come sostituito dal d.lgs. n. 150/2011, art. 34, comma 16, lett. a) e 14 d.lgs. n. 150/2011, per l'esclusione della competenza del giudice di pace.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 4485/2018 e n. 4247/2020, nonché dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65/2014. In particolare, i giudici evidenziano che le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza, non escludono la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il d.lgs. n. 149/2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).

In definitiva, i giudici affermano il seguente principio di diritto: il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla l. n. 794/1942, art. 28 e regolate dal rito di cui al d.lgs. n. 150/2011, art. 14.

Tratto da:www.dirittoegiustizia.it

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