Con decreto del Tribunale di Vicenza del 9 febbraio 2023, è stato pronunciato il primo decreto di ammissione al piano di ristrutturazione omologato (c.d. PRO), ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4, CCII.
I Giudici, in primo luogo, constatano la produzione della documentazione prescritta dall'art. 64-bis, comma 2, secondo periodo CCII – che rimanda all'art. 39, commi 1 e 2, CCII – nonché della relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Viene, altresì, ritenuta dal Tribunale – oltre alla propria competenza – la corretta formazione delle classi proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 64-bis, comma 1, CCII.
Fatte queste premesse, letti gli artt. 39, 45, 47 e 64-bis CCII, il Tribunale:
- ammette il ricorrente alla procedura di omologazione del piano di ristrutturazione;
- conferma le misure protettive già concesse per tutta la durata della procedura e comunque non oltre un anno totale, ex art. 8 CCII;
- nomina il Giudice Delegato al procedimento;
- conferma il Commissario giudiziale;
Inoltre, il Tribunale adotta, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4 CCII, i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2 lett. c) e d) e dunque:
- stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;
- fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
- fissa il termine perentorio, non superiore a 15 giorni entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCII, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
Infine, con il decreto in discorso, il Tribunale:
- che, dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, nel prevalente interesse dei creditori, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nell'art. 64-bis, comma 6, CCII;
- rammenta il contenuto dell'art. 64-bis, comma 9, CCII, ovvero che – anche ai fini di cui all'art. 64-ter CCII – al piano di ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 48, commi 1, 2 e 3; 84, comma 8; 87, commi 1 e 2; 89; 90; 91; 92; 93; 94-bis; 95; 96; 97; 98; 99; 101 e 102; nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del CCII, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 CCII.