Fideiussioni omnibus e onere probatorio sulla esistenza dell'intesa anticoncorrenziale
11 Aprile 2023
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, ha accolto l'istanza dell'attore volta ad ottenere l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.
Si tratta di un provvedimento importante successivo a quelli emanati dai Tribunali di Roma nel 2018 – Milano - sezione specializzata impresa 2021 - Milano Ordinario 2022 - Monza 2022.
In particolare il Tribunale menenghino ha definito succintamente la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia - n. 55 del 2 maggio 2005 - disponendo nei termini che seguono: a) se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato di Bankitalia, quest'ultimo perde implicitamente la propria valenza probatoria a discapito dell'attore, il quale in tal caso dovrà provare la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita.
Tuttavia l'aspetto rilevante risiede nel fatto che il succitato Tribunale - attraverso la pronuncia de quo - ha individuato il modus operandi per adempiere a detto onere probatorio accettando la richiesta istruttoria (ex art. 210 c.p.c.) di parte attrice nei seguenti termini «in relazione al tema di prova dell'esistenza dell'intesa illecita anteriormente al perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, deve ritenersi ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice». A tal fine infatti è stato ordinato ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa. |