Anche l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi interviene sull’elenco dei professionisti delegati alle vendite
11 Aprile 2023
Invero l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma al 28 febbraio 2023 ha acuito le numerose problematiche determinate dalla riforma del processo civile – che, come noto, ha introdotto nuovi requisiti per coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. – atteso che non è stato ancora istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ed inoltre non risultano emanate le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura necessarie per approntare i corsi specifici di cui alla lettera c) dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. Non essendo dunque i requisiti di cui alle lettere b) e c) del novellato art. 179-ter pienamente raggiungibili, potrà – di fatto – essere inserito nei nuovi elenchi solo l'avvocato che avrà ottenuto dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente. Ciò comporta gravi ricadute sui giovani professionisti che difficilmente hanno già ricevuto almeno dieci incarichi nel quinquennio, anche in considerazione del prolungato blocco delle procedure esecutive derivante dall'emergenza pandemica.
La riforma del processo civile è altresì intervenuta novellando l'art. 179-quater disp. att. c.p.c. che attribuisce al Presidente del Tribunale il compito di vigilare affinchè le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'Ufficio e dal singolo giudice. Per far sì che tale previsione sia attuata è necessario che vengano resi disponibili, al più presto, idonei strumenti e adottate precise direttive, allo stato mancanti.
Considerata dunque la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili sia al fine di garantire ai professionisti, specie ai più giovani, la possibilità di essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., che per consentire la normale operatività degli uffici giudiziari nella nomina dei delegati, l'Unione Lombarda delibera: i) di richiedere al Ministero della Giustizia di assumere ogni opportuno intervento normativo e/o regolamentare idoneo a dare interpretazione autentica delle disposizioni dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., anche mediante circolari, anche prevedendo la proroga della validità degli elenchi già formati prima della riforma, nonchè rendendo disponibili idonei strumenti tecnici e ad emanare direttive affinchè sia data concreta attuazione ad una effettiva turnazione nella distribuzione degli incarichi nel solco di quanto disposto dall'art. 179-quater disp. att. c.p.c.; ii) di invitare la Scuola Superiore della Magistratura a definire e adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti all'iscrizione all'elenco. |