La “prima comparizione” e lo svolgimento cartolare
12 Aprile 2023
La recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) per il processo civile, introduce il nuovo art. 127-ter c.p.c.
Esso prevede la facoltà, per il giudicante, di sostituire lo svolgimento dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte.
La nuova normativa è abbastanza articolata è prevede, appunto, una facoltà del giudicante (eccetto l'ipotesi di richiesta congiunta delle parti) nel caso in cui l'udienza non contempli la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti o da ausiliari, con facoltà delle parti di opporsi, come prevede il secondo comma dell'articolo in questione.
La norma, per la sua collocazione è sicuramente di carattere generale e proprio per questo motivo si pongono dubbi interpretativi sulla sua applicabilità all'intero panorama dei procedimenti civili ed a tutte le tipologie di udienza.
E sul punto bisogno osservare che si ritiene, pur nella novità dell'introduzione normativa, che essa non possa applicarsi in determinati casi.
Per rispondere al quesito posto si può ritenere con una certa sicurezza, che la norma non possa trovare applicazione per la prima udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., anche questo come riformato.
Infatti il nuovo primo comma dell'articolo così prevede: «All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma».
Il successivo terzo comma dell'articolo prevede che: «Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185».
Proprio il naturale svolgimento della prima udienza di comparizione sembra non consentire lo svolgimento della stessa in forma cartolare.
Infatti la normativa, come modificata, prevede che le parti debbano comparire personalmente e la loro mancata comparizione porterà alla valutazione da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale della parte.
Inoltre, sempre la norma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e tenti la conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c.
Orbene non vi è chi non veda che una tale progressione di attività processuale non possa certo svolgersi per via cartolare, ragion per cui si può ritenere, con buona pace, che in questo caso non possa trovare applicazione l'art. 127-ter c.p.c. come introdotto dalla recente riforma. |