Inammissibile il regolamento di competenza proposto nei confronti del genitore se il minore ha nelle more raggiunto la maggiore età

Caterina Costabile
13 Aprile 2023

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alle conseguenze del raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, in caso di proposizione del regolamento di competenza. 
Massima

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Il caso

Caia, quale genitore del minore Tizio, aveva convenuto Alfa e la Beta Assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dal minore in conseguenza di un sinistro stradale.

A seguito di eccezione della Beta Assicurazioni, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore disponendo la cancellazione della causa dal ruolo per consentirne la riassunzione dinanzi al Giudice di pace, dichiarato competente per valore.

Caia, quale genitore del minore Tizio, proponeva regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale.

La Beta Assicurazioni proponeva controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio della proponente, quale rappresentante legale del minore titolare del diritto azionato in giudizio, avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età nel corso della precedente fase processuale di merito.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alle conseguenze del raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante in caso di proposizione del regolamento di competenza.

Le soluzioni giuridiche

Secondo consolidato orientamento della S.C., quando uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (in particolare, il raggiungimento della maggiore età e l'acquisizione della legitimatio ad processum da parte del minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15826; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2018, n. 23189; Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783); risultando di contro inammissibile il gravame proposto dal (o nei confronti del) del soggetto precedentemente legittimato, il quale ha ormai perduto la legitimatio ad processum.

Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno rimarcato che tale principio, valevole in generale per il giudizio di impugnazione, deve trovare applicazione anche per il giudizio introdotto da quel particolare mezzo di gravame che è il regolamento di competenza, il quale comunque rientra tra i mezzi di impugnazione ordinari, anche in considerazione della circostanza che il fondamento del principio medesimo è stato rinvenuto nella disposizione di cui all'art. 328 c.p.c. (dalla quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti: Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783) e che tale disposizione va applicata, sia pure in via analogica, anche nel giudizio di regolamento di competenza (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2009, n. 12997).

Osservazioni

In passato sussisteva un articolato contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze processuali del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Vi erano, in particolare, tre diverse ricostruzioni:

1) la tesi della ultrattività del mandato nel caso in cui l'evento interruttivo (raggiungimento maggiore età) non sia stato formalmente dichiarato;

2) la tesi dell'autonomia dei singoli gradi di giudizio, con la conseguenza che l'ultrattività della rappresentanza spiega efficacia soltanto nella relativa fase processuale;

3) la tesi intermedia, secondo la quale la perdita della capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, viene meno per il raggiungimento della maggiore età dopo la conclusione del processo di primo grado, e, non potendo essere più dichiarata, rende valida o invalida l'impugnazione a seconda che il notificante abbia ignorato senza colpa l'avvenuto raggiungimento della maggiore età.

Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783) risolsero il contrasto in favore della tesi dell'autonomia dei singoli gradi di giudizio evidenziando che la soluzione trova la sua ratio nell'art. 328 c.p.c., codificato quale principio generale, secondo il quale l'intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione alla notificazione attiva e passiva della sentenza, su quella attiva ad impugnare e su quella passiva a ricevere la notifica e così a riconoscere, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l'automatica efficacia dell'evento morte o della perdita o dell'acquisto della capacità della parte costituita nel precedente grado.

Con particolare riguardo al caso del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo di primo o secondo grado, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non si possa neppure porre un problema di conoscibilità e di buona fede e dunque di tutela della parte incolpevole, atteso che lo status di incapacità per minore età è naturaliter temporaneo. La maggiore età non costituisce, difatti, un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicità, ma un accadimento inevitabile nell'an ed agevolmente riscontrabile nel quando, così che ogni vicenda processuale, nella quale sia parte un minore, deve considerarsi di per sè suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio.

Conseguentemente, risulta inammissibile l'impugnazione nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente grado di giudizio, proposta — benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato — con atto non a quest'ultimo personalmente notificato bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, a meno che l'interessato, ancorché per eccepire l'inammissibilità dell'appello, non si sia costituito in giudizio, così dimostrando la conoscenza della vicenda processuale e l'assenza di pregiudizio per le facoltà difensive, con conseguente sanatoria della nullità scaturente dal vizio di notifica (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2015, n. 23213; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8930).

Riferimenti
  • Caponi R., La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, in Foro it., 1999, I, 1, p. 586 ss.;
  • Dalla Bontà S., Sugli effetti processuali del raggiungimento della maggiore età lite pendente, in Famiglia e diritto, 2008, 5, p. 445 ss.;
  • Minella V., Inammissibilità dell'appello notificato ai genitori del minore divenuto, medio tempore, maggiore di età, in Famiglia e Diritto, 2007, 8-9, 799 ss.;
  • Risolo C.I., La costituzione in giudizio del(l'ex) minore sana l'impugnazione notificata ai suoi genitori, in Diritto e giustizia, 29 novembre 2011.

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