PTT: aggiornate le voci relative al deposito di proposte di conciliazione, prova testimoniale e domanda di definizione agevolata

Redazione scientifica
18 Aprile 2023

Il Portale della Giustizia tributaria informa gli utenti che nel Processo Tributario Telematico, per permette alle parti processuali e ai loro difensori il deposito degli atti relativi alle proposte di conciliazione, alla prova testimoniale e alla domanda di definizione agevolata, sono state aggiornate alcune voci relative alle tipologie di atti selezionabili al momento dell'upload dei file in fase di deposito.

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell'upload dei file in fase di deposito, alla luce dell'intervento della l. n. 130/2022 sull'istituto della conciliazione giudiziale.
È stata infatti prevista la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza.

Per permette alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti relativi alle proposte di conciliazione, sono state introdotte le seguenti voci:

  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE - ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE - NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - NON ADESIONE

Inoltre, la medesima legge ha impattato sulla prova testimoniale. Si ricorda, infatti, che il Giudice può ammettere la prova testimoniale anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all'ufficio di segreteria della Corte.

Per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale,in forma scritta (ex l. n. 130/2022), le voci previste nel PTT sono:

  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE

Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione), in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023) consente la definizione delle stesse tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:

  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022

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