L’eventus damni per la revocatoria dell’alienazione di partecipazioni sociali

La Redazione
14 Aprile 2023

Il Tribunale di Milano analizza i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, con riferimento alla fattispecie di un atto dispositivo compiuto successivamente al sorgere della ragione di credito legittimante l'esperimento del rimedio conservativo.

Presupposto oggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperimento dell'azione revocatoria è costituito dal pregiudizio alla garanzia patrimoniale che assiste il credito, arrecato dall'atto di disposizione (c.d. eventus damni). Perché sia configurabile l'eventus damni non è indispensabile che l'atto di disposizione effettuato dal debitore determini la perdita totale della garanzia patrimoniale rendendo impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma è sufficiente che la diminuisca o modifichi in modo tale da rendere più difficoltosa o dispendiosa l'esecuzione forzata (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pacifico che l'alienazione da parte della società debitrice della partecipazione sociale all'intero capitale di altra società abbia comportato una rilevante lesione qualitativa e quantitativa del patrimonio della società debitrice, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale generica il bene di valore più consistente, agevolmente aggredibile in via esecutiva, sostituendolo, nella migliore delle ipotesi, con una somma di denaro modesta e quanto mai volatile).

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