Regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile

Redazione scientifica
14 Aprile 2023

La Corte di cassazione ha ribadito che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La vicenda processuale traeva origine dalla sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno confermava la decisione di primo grado, con la quale si era stabilito l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dell'importo euro 1.800 mensili «in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Avverso tale sentenza il marito promuoveva ricorso per cassazione. Il ricorrente premesso che, nelle more del giudizio di appello il divorzio tra le parti era divenuto definitivo, cosi chè esse erano divorziate dal settembre 2021, lamentava la violazione dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970. Secondo il ricorrente, essendo i coniugi divorziati dal 2021, nulla si poteva più statuire in ordine ai presupposti dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione personale.

La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili, ribadendo che «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo pronuncia non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898/1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione»; il tutto in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.

Correttamente, dunque, la Corte d'appello nell'impugnata sentenza, rilevata la concomitante pendenza del procedimento di divorzio instaurato nelle more del giudizio di primo grado tra le parti, aveva limitato l'ambito del thema decidendum alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie, statuendo l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie l'assegno nel periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione, nel 2018, e la data di deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (che lo stesso ricorrente indicava essere stato proposto il 14 giugno 2019).

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