Chi può effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù?

Redazione scientifica
17 Aprile 2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9613/2023, ha affermato che locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, non possono esercitare tale facoltà, che spetta solo al proprietario del fondo dominante.

Oggetto della controversia in esame è la richiesta da parte della s.r.l. Gamma di dichiarare l'illiceità e l'abusività delle opere effettuate dalla s.r.l. Delta, su un ponticello di proprietà dell'attrice, sul quale esercitava diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio una s.a.s., dell'immobile della quale era locataria la convenuta. IL Tribunale rigettava la domanda, la Corte d'appello, invece, accoglieva il ricorso.

Il conflitto arriva in Cassazione che, respingendo il ricorso, esprime il seguente principio di diritto: «solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c.c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, soggetti i quali dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante, loro legato dal rapporto obbligatorio».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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