L'assunzione di partecipazioni in altre imprese da parte delle s.r.l.

Girolamo Lazoppina
17 Aprile 2023

Ci si chiede se la disciplina codicistica relativa alle partecipazioni di una società in altre imprese sia applicabile anche alle s.r.l. l'art. 2361 c.c., infatti, è dettato con riferimento alle s.p.a. L'Autore compie una ricognizione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che sembra escludere l'estensione della norma alle S.r.l., e della prassi notarile, che la ritiene invece estensibile a queste ultime per analogia.

La disciplina delle partecipazioni delle S.p.A. si può applicare alle S.r.l.?

La disciplina delle partecipazioni in altre imprese è disciplinata dal Codice civile nella sezione V del Capo V sulle Società per Azioni. Per assunzione di partecipazioni si intende, genericamente, la sottoscrizione di azioni o quote di un'altra società. Ciò può avvenire all'atto di costituzione della stessa o successivamente, per esempio a seguito di un aumento del capitale sociale. E' anche possibile acquistare azioni o quote di altre società e ciò può avvenire sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. E' comunque vietata la sottoscrizione reciproca di azioni: l'art. 2360 c.c. stabilisce infatti che è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Con specifico riferimento alle partecipazioni l'art. 2361, comma 1,c.c. prevede che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. Va da sé che il divieto non operi ogni qualvolta l'oggetto sociale sia costituito dall'assunzione di partecipazioni in altre imprese come, per esempio, dalle holding o dalle società capogruppo, così come dalle società finanziarie. L'art. 2361 c.c. prevede poi, al comma 2, che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. E' da ritenere che la delibera debba essere effettivamente adottata e non possa essere surrogata da comportamenti concludenti (App. Torino 30 luglio 2007, Trib. Foggia 3 marzo 2015). La stessa norma (art. 2361 comma 2, c.c.) prevede inoltre che di tali partecipazioni gli amministratori diano specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Orbene, la disciplina sulle partecipazioni dettata dal Codice civile per le S.p.A. si può applicare anche alle S.r.l.?

La questione non è pacifica.

L'art. 2361 c.c. è dettato espressamente per le S.p.A. sicché dovrebbe applicarsi esclusivamente a queste o alle S.a.p.a. Tale orientamento sembrerebbe prevalente tra la giurisprudenza di legittimità. I supremi giudici hanno infatti più volte rimarcato come il riferimento contenuto, per esempio, nella norma di cui all'art. 2361 comma 2 c.c., valga ad individuare la fattispecie (partecipazione in impresa comportante l'assunzione della responsabilità illimitata) da cui derivi l'obbligo di redazione del bilancio secondo la disciplina richiamata, ma non estende le prescrizioni formali di cui all'art. 2361 cit. alle s.r.l. (Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2016 n. 12120). Con specifico riferimento alla partecipazione di una S.r.l. in una società di persone, anche di fatto, secondo la Cassazione tale partecipazione non esige il rispetto dell'art. 2361 comma 2, c.c., dettato, appunto, per le società per azioni (Cass. Civ. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. Civ., Sez. I, 12 giugno 2020 n. 11353). Ancora, altra giurisprudenza di legittimità rimarca espressamente come la disposizione di cui dell'art. 2361 comma 2, c.c., sia dettata in via esclusiva per le s.p.a. (Cass. Civ., Sez. I, ord., 18 aprile 2018 n. 9572; Cass. 13 giugno 2016, n. 12120, in conformità a Cass 21 gennaio 2016, n. 1095). Dunque, secondo la Corte di Cassazione sembrerebbe non esservi spazio per una estensione della disciplina sulle partecipazioni di cui all'art. 2361 c.c. alle S.r.l.

Un diverso orientamento è stato invece espresso dalla prassi notarile allorchè è prevalso il richiamo all'analogia per ritenere applicabile la norma anche alle S.r.l.. Ed infatti il Comitato notarile del Triveneto ha rilevato che, “nonostante il mancato richiamo normativo (dell'art. 2361 comma 2 c.c.), la disciplina sulle partecipazioni societarie si ritiene direttamente applicabile, per analogia, anche alle s.r.l.” (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 I.C.20).

In conclusione, la norma dettata dal Codice civile sulle partecipazioni è espressamente diretta alle S.p.A. ed è certamente applicabile anche alle S.a.p.a. In essa non vi è alcun richiamo alle S.r.l. La giurisprudenza di legittimità sembra escludere, pressoché unanimamente, l'estensione della norma anche alle S.r.l. Parte della prassi notarile la ritiene invece estensibile a queste ultime per analogia.

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