Proposta migliorativa giunta dopo l'aggiudicazione

17 Aprile 2023

A seguito di gara pubblica, i beni mobili di una società fallita sono stati aggiudicati al miglior offerente. Ci si chiede se, nel caso in cui nelle more del deposito della comunicazione di aggiudicazione, il curatore riceva da un terzo , una proposta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione, il tribunale dovrà annullare l'aggiudicazione ed indire una nuova gara.

A seguito di gara pubblica, i beni mobili di una società fallita sono stati aggiudicati al miglior offerente. Nelle more del deposito della comunicazione di aggiudicazione, il Curatore riceve, da un terzo, una proposta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione. In questo caso il Tribunale dovrà annullare l'aggiudicazione ed indire una nuova gara?

A seguito di gara pubblica, bandita dalla Curatela, i beni mobili di una società sono stati aggiudicati al miglior offerente. Nelle more del deposito della comunicazione di aggiudicazione, il Curatore riceveva, da parte di un terzo, una proposta vincolante, che si rivelava migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione battuto nella precedente asta. Considerata la proposta vantaggiosa per la procedura, il Curatore trasmetteva gli atti al Giudice delegato che sospendeva l'aggiudicazione e dava incarico al Curatore di indire una nuova gara.

Si chiede se la nuova gara dovrà essere pubblica, cioè aperta a chi ne abbia interesse, ovvero se la partecipazione debba essere circoscritta soltanto al precedente offerente ed a colui che ha presentato l'offerta irrevocabile migliorativa. Inoltre, la base d'asta dei beni da cui partiranno le offerte sarà determinata in base al valore di perizia ovvero fissata in base all'offerta migliorativa?

Il D.Lgs. 83/2022 ha eliso, dall'art. 216, comma 2, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la previsione secondo la quale le vendite devono essere effettuate «con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato», riaffermando la centralità del curatore rispetto alle strategie di liquidazione.

Il curatore, nella fase di liquidazione dell'attivo, ha dunque come unico vincolo, ai sensi dell'art. 216, co. 2 CCII, quello di ricorrere a procedure competitive che assicurino, attraverso adeguata pubblicità, la massima informazione e partecipazione, nonché di determinare il prezzo sulla base di stima effettuata da operatori esperti.

Secondo il precedente art. 107 l. fall. ove fosse pervenuta un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto il curatore poteva sospendere la vendita. Il novellato art. 216 CCII nulla dice in proposito, rinviando di fatto la questione al c.p.c.

A tal proposito l'art. 584, co.1, c.p.c. prevede che, nell'asta con incanto, l'aggiudicatario è sempre provvisorio. Il comma 1 stabilisce, infatti, che, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, siano ammissibili nuove offerte d'acquisto che si rivelino superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione nel precedente incanto.

Detto ciò, sembra evidente che nel caso proposto, avendo, il curatore, ricevuto un'offerta migliorativa, sarà tenuto a trasmettere gli atti al giudice che, verificata la regolarità della nuova proposta, sospenderà l'aggiudicazione e, previa comunicazione all'aggiudicatario, indirà una nuova gara pubblica a norma dell'art. 570 c.p.c.

Alla gara potranno partecipare, non soltanto l'offerente in aumento e l'aggiudicatario, ma anche gli offerenti del precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la propria cauzione.

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