Concordato preventivo con riserva: deposito dei soli progetti di bilancio

La Redazione
17 Aprile 2023

Il Tribunale di Pistoia si pronuncia su una domanda ex art. 44 CCII cui vengono allegati, quanto agli ultimi due esercizi, i progetti di bilancio predisposti dall'amministratore, in ragione della mancata approvazione degli stessi.

Una società per azioni depositava presso il Tribunale di Pistoia una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44 CCII. In particolare, la ricorrente formulava domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 e ss. CCII, con riserva di deposito entro il termine assegnando della proposta, del piano, oppure, in alternativa, della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologa.

Si evidenzia che l'art. 44 CCII recita, al comma 1, che la domanda di accesso con riserva deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 39, comma 3 CCII, norma che menziona, tra l'altro, “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti”.

Nel decreto in oggetto, il Tribunale rileva, tra l'altro, che la ricorrente ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2019 mentre, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, si è limitata a depositare le mere proposte di approvazione dei relativi bilanci.

La questione sottoposta al Tribunale consiste, dunque, nel valutare se tale carenza documentale renda inammissibile la domanda di concessione del termine avanzata dalla ricorrente.

I Giudici ripercorrono brevemente la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di necessità del deposito dei bilanci approvati ai fini della concessione del termine di cui all'art. 161 c. 6 l. fall., rilevando una mancanza di univocità sul punto. Una analoga una diversità di opinioni viene manifestata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Ancora, si aggiunge che il contrasto dottrinario e giurisprudenziale non viene superato neppure dalle disposizioni del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, letto in particolare il combinato disposto degli artt. 39 comma 3 e 44 comma 1 CCII sopra riportato.

Il Tribunale rileva dunque che, ferma la certezza del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 CCII:

  • non vi sono elementi per affermare che la mancata approvazione dei progetti di bilanci predisposti dall'amministratore sottenda l'assoluta inattendibilità degli stessi e della documentazione contabile;
  • in difetto di ulteriori elementi di valutazione, la mancata approvazione dei bilanci di esercizio non appare idonea ad integrare una lacuna sostanziale del corredo legale della domanda, sì da inficiarne l'ammissibilità;
  • tali aspetti, meritevoli di doverosa e attenta analisi da parte dell'attestatore e del CG, saranno infine valutati dal Tribunale al momento dell'eventuale deposito dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il Tribunale, pertanto, accoglie la domanda di fissazione del termine previsto dall'art. 44 CCII.



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