Riforma Cartabia e opposizione a decreto ingiuntivo

19 Aprile 2023

In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato o iscritto dopo il 28 febbraio 2023 si applica la c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. n. 149/2022, anche se il decreto ingiuntivo è stato richiesto prima di tale data?

Come noto il capo V (artt. 35-52) del d.lgs n. 149/2022 ha apportato (Sezione I) modifiche alla normativa relativa ai procedimenti civilistici.

In forza dell'art. 35 del citato decreto legislativo, modificato dall'art. 1, comma 380, legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), le predette modifiche sono entrate in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023 (con alcune eccezioni, tra cui le norme sul processo civile telematico che, per i tribunali, le corti di appello e la corte di cassazione, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 allo scopo di assicurare continuità con la normativa introdotta in materia nella fase emergenziale della pandemia da covid-19 e scadute il 31 dicembre 2022) con una anticipazione, quindi, dell'iniziale termine del 30 giugno 2023.

Le nuove diposizioni si applicano, quindi, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti.

Una particolare riflessione va operata, tuttavia, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 e ss. c.p.c.) ai quali, sebbene introdotti con citazione notificata o con ricorso iscritto dopo il 28 febbraio 2023, continuano ad applicarsi le norme del processo civile anteriormente vigenti. Si tratta di quei giudizi di opposizione per i quali il deposito del ricorso monitorio (art. 633 c.p.c.) sia stato effettuato in data antecedente il 28 febbraio 2023.

Infatti la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo (cfr. al riguardo Cass. civ., sez. II, ord., 28 dicembre 2020, n. 29642) e, come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite - ord. 1 ottobre 2007, n. 20596 - gli effetti della pendenza di una controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (in senso conforme Cass. civ., sez. I, sent., 21 settembre 2015, n. 18564 e Cass. civ., sez. VI-2, 19 gennaio 2018, n. 1366).

Infatti, nei giudizi di opposizione a decreto monitorio la “litispendenza” necessaria ai fini della individuazione, tra l'altro, della normativa processuale applicabile, si determina alla data di deposito del ricorso monitorio, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.

Aggiungasi, secondo la specificazione contenuta in Cass. civ., sez. VI-2, ord., 19 gennaio 2018, n. 1366 che la pendenza del procedimento monitorio va valutata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

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