Procedimento semplificato di cognizione: qual è l'importo del contributo unificato?
19 Aprile 2023
Il Ministero della giustizia ha fornito risposta a numerosi quesiti di diversi uffici giudiziari, volti a chiarire quale sia il contributo unificato da esigere per i giudizi introdotti nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione, di cui all'art. 281-decies e ss. c.p.c.; si chiede, in particolare, se possa riconoscersi anche per tali procedimenti il trattamento (di favore) proprio del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.
E' stato quindi chiarito che - a prescindere da ulteriori norme di esenzione o di agevolazione, per la particolare materia dedotta in giudizio - i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.
Avuto riguardo ai quesiti proposti con riferimento ad alcuni procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e, in particolare, per i giudizi disciplinati dagli artt. 16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. |