La “nuova” causa di non punibilità introdotta dal Decreto Bollette per i reati tributari: scudo penale a chi paga prima della sentenza di appello

Francesco Spina
20 Aprile 2023

I reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono interamente versate dal contribuente secondo le modalità e nei termini specificamente prescritti. Questo, a patto che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Premessa

L'art. 23 del c.d. decreto bollette (D.L. n. 34/2021) ha introdotto una causa di non punibilità di alcuni reati tributari, speciale rispetto a quella delineata dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 ed afferente solo le pregresse violazioni, con impatto solo sui processi in corso (non è prevista alcuna incidenza della disposizione sulle future violazioni).

Dal punto di vista della ratio della norma, come precisato dal governo, non vi è alcuna volontà di introdurre una sanatoria per i reati commessi attraverso atti fraudolenti, ossia quelli connotati dal dolo di arrecare danno all'Erario, attraverso il compimento di atti che rendono addirittura più difficoltosa l'azione accertatrice, bensì solo quelli per cui i contribuenti hanno dichiarato l'esistenza del debito verso l'erario, ma non hanno poi potuto farvi fronte alle scadenze prestabilite per mancanza di liquidità.

La norma, infatti, si rivolge verso i casi di cd. evasione “dichiarata”, ossia quelle ipotesi di impiego della liquidità che sarebbe dovuta confluire nelle casse del fisco, ma che invece è andata a favore del pagamento di dipendenti e fornitori.

Reati per cui trova applicazione la speciale causa di non punibilità

L'art. 23 del D.L. Bollette prevede la causa di non punibilità esclusivamente per i delitti di omesso versamento IVA (art. 10-ter del d.Lgs. 74/2000), di ritenute fiscali (art. 10-bis del d.Lgs. n. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del D.Lgs. 74/2000).

La novella causa speciale di non punibilità non copre, invece, le fattispecie dichiarative di cui al Capo I del Titolo II del d.Lgs. 74/2000, né le fattispecie punite più severamente dal Capo II, quali i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Come funziona

Il legislatore collega il beneficio della non punibilità alla corretta definizione delle violazioni tributarie mediante il ricorso ad una delle procedure previste dalla legge di bilancio (l. n. 197 del 2022), ai commi da 153 a 158 e da 166 a 252 dell'art. 1, ove le somme dovute dal contribuente siano integralmente versate secondo le modalità prescritte.

Al fine di definire le violazioni tributarie, il citato art. 23 richiama espressamente le procedure previste dalla Legge di Bilancio 2023 e precisamente:

  • procedura di cui alla L. 197/2022 commi da 153 a 158, i quali disciplinano la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ossia della possibilità di definire gli atti emessi a seguito di “avviso bonario” ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e relativi alle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023; la procedura permette inoltre di definire anche gli avvisi bonari in corso di rateazione al 1° gennaio 2023;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    174

    a

    178

    , la quale – alternativa all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso – permette di regolarizzare violazioni sostanziali connessi a dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi di imposta 2021 e precedenti;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    179

    a

    185

    , i quali disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e, nello specifico, la definizione delle controversie in caso di accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e inviti a comparire notificati sino al 31 marzo 2023, nonché gli avvisi di accertamento, atti rettifica e liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    186

    a

    205

    , i quali disciplinano la definizione delle liti pendenti: trattasi di tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (ad eccezione dei giudizi riguardanti le risorse tradizionali dell'Unione Europea e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) pendenti in ogni stato e grado del giudizio;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    206

    a

    212

    , ossia le procedure afferenti la conciliazione giudiziale agevolata, la quale riguarda le controversie tributarie aventi ad oggetto gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, pendenti in primo e secondo grado di giudizio il 1° gennaio 2023 – nonché la rinuncia agevolata in Cassazione (commi

    213

    -

    218

    ) – riguardante le controversie, relative ad atti impositivi, pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    219

    a

    221

    , i quali disciplinano la regolarizzazione degli omessi pagamenti per le rate da istituti deflattivi del contenzioso, ossia la possibilità di estinguere il debito tributario qualora si sia omesso di versare le rate dovute al Fisco a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento;
  • procedura di cui alla

    L. 197/2022

    commi da

    231

    a

    252

    che comporta l'estinzione del debito nella fase della riscossione mediante la procedura di rottamazione dei ruoli, ossia il pagamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nonché a seguito dello stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi

    222

    -

    230

    ). In merito a quest'ultima disciplina, preme evidenziare la singolarità della scelta del legislatore di far discendere la non punibilità da un fatto non direttamente riconducibile alla volontà del debitore, ossia l'annullamento automatico dei debiti tributari inferiori a 1.000,00 euro.
Limite temporale

Termine ultimo perché possa operare la causa di non punibilità di cui al citato art. 23, è che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Oneri processuali e conseguenze

L'art. 23 prevede in capo al debitore 'onere di comunicarel, da un lato all'Autorità Giudiziaria procedente dell'intervenuta estinzione del debito tributario o, in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata, dall'altro lato, di informare l'Agenzia delle Entrate di aver comunicato il pagamento all'Autorità Giudiziaria con l'indicazione dei riferimenti del relativo procedimento penale.

A questo punto il procedimento penale viene sospeso sino a quando le Entrate comunicano la correttezza della definizione e l'integrale pagamento del dovuto.

La sospensione decorre a partire dalla ricezione delle comunicazioni sopra menzionate, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero, nel caso opposto, della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.

Durante il periodo della sospensione, è comunque possibile l'assunzione delle prove, nei casi previsti dall'art. 392 del codice di procedura penale, ossia nelle ipotesi in cui è ammesso l'incidente probatorio.

In ultimo si evidenzia che nella causa speciale di non punibilità dell'art. 23, non è previsto alcun termine massimo alla sospensione del processo penale, che rimarrà dunque sospeso fintanto che il piano rateale previsto dalle speciali procedure tributarie non sia giunto a conclusione.

Prescrizione dei reati

L'

art. 23,

D.L

. 34/2023

non prevede alcunché, in merito all'eventuale effetto sospensivo della prescrizione. Pertanto, è possibile affermare che tale sospensione, si produca per effetto del combinato disposto dell'

art. 159, comma 1, cod. pen.

, a sua volta richiamato dall'

art. 344-bis, comma 6, c.p.p

.

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