La “nuova” causa di non punibilità introdotta dal Decreto Bollette per i reati tributari: scudo penale a chi paga prima della sentenza di appello
20 Aprile 2023
Premessa
L'art. 23 del c.d. decreto bollette (D.L. n. 34/2021) ha introdotto una causa di non punibilità di alcuni reati tributari, speciale rispetto a quella delineata dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 ed afferente solo le pregresse violazioni, con impatto solo sui processi in corso (non è prevista alcuna incidenza della disposizione sulle future violazioni). Dal punto di vista della ratio della norma, come precisato dal governo, non vi è alcuna volontà di introdurre una sanatoria per i reati commessi attraverso atti fraudolenti, ossia quelli connotati dal dolo di arrecare danno all'Erario, attraverso il compimento di atti che rendono addirittura più difficoltosa l'azione accertatrice, bensì solo quelli per cui i contribuenti hanno dichiarato l'esistenza del debito verso l'erario, ma non hanno poi potuto farvi fronte alle scadenze prestabilite per mancanza di liquidità.
La norma, infatti, si rivolge verso i casi di cd. evasione “dichiarata”, ossia quelle ipotesi di impiego della liquidità che sarebbe dovuta confluire nelle casse del fisco, ma che invece è andata a favore del pagamento di dipendenti e fornitori.
L'art. 23 del D.L. Bollette prevede la causa di non punibilità esclusivamente per i delitti di omesso versamento IVA (art. 10-ter del d.Lgs. 74/2000), di ritenute fiscali (art. 10-bis del d.Lgs. n. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del D.Lgs. 74/2000).
La novella causa speciale di non punibilità non copre, invece, le fattispecie dichiarative di cui al Capo I del Titolo II del d.Lgs. 74/2000, né le fattispecie punite più severamente dal Capo II, quali i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Come funziona
Il legislatore collega il beneficio della non punibilità alla corretta definizione delle violazioni tributarie mediante il ricorso ad una delle procedure previste dalla legge di bilancio (l. n. 197 del 2022), ai commi da 153 a 158 e da 166 a 252 dell'art. 1, ove le somme dovute dal contribuente siano integralmente versate secondo le modalità prescritte.
Al fine di definire le violazioni tributarie, il citato art. 23 richiama espressamente le procedure previste dalla Legge di Bilancio 2023 e precisamente:
Limite temporale
Termine ultimo perché possa operare la causa di non punibilità di cui al citato art. 23, è che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Oneri processuali e conseguenze
L'art. 23 prevede in capo al debitore 'onere di comunicarel, da un lato all'Autorità Giudiziaria procedente dell'intervenuta estinzione del debito tributario o, in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata, dall'altro lato, di informare l'Agenzia delle Entrate di aver comunicato il pagamento all'Autorità Giudiziaria con l'indicazione dei riferimenti del relativo procedimento penale. A questo punto il procedimento penale viene sospeso sino a quando le Entrate comunicano la correttezza della definizione e l'integrale pagamento del dovuto.
La sospensione decorre a partire dalla ricezione delle comunicazioni sopra menzionate, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero, nel caso opposto, della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.
Durante il periodo della sospensione, è comunque possibile l'assunzione delle prove, nei casi previsti dall'art. 392 del codice di procedura penale, ossia nelle ipotesi in cui è ammesso l'incidente probatorio. In ultimo si evidenzia che nella causa speciale di non punibilità dell'art. 23, non è previsto alcun termine massimo alla sospensione del processo penale, che rimarrà dunque sospeso fintanto che il piano rateale previsto dalle speciali procedure tributarie non sia giunto a conclusione.
Prescrizione dei reati
L' art. 23, D.L . 34/2023 non prevede alcunché, in merito all'eventuale effetto sospensivo della prescrizione. Pertanto, è possibile affermare che tale sospensione, si produca per effetto del combinato disposto dell'art. 159, comma 1, cod. pen. , a sua volta richiamato dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p . |