La dichiarazione di rinuncia all'eredità iscritta nello Stato di residenza dell'erede può essere iscritta in altro Stato UE?

21 Aprile 2023

La Corte di Giustizia affronta una questione interpretativa riguardante l'art. 13 del Regolamento UE n. 650/2012, in relazione a una domanda di iscrizione, nel registro di un altro Stato membro, di una dichiarazione di rinuncia a un'eredità resa da un altro erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale.
L'art. 13 del Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisionie all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all'eredità di un decuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un'ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l'organo giurisdizionale competente di quest'ultimo Stato membro.

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