Concordato preventivo in continuità: il Tribunale può segnalare problematiche già in sede di verifica del piano
21 Aprile 2023
Una s.r.l. depositava la proposta di concordato preventivo, unitamente al piano e all'attestazione del professionista. Veniva ritualmente acquisito dal Tribunale il parere del commissario giudiziale, come previsto dall'art. 47 CCII. Nella pronuncia, i Giudici premettono la seguente considerazione. La preliminare verifica cui ex art. 47 c. 1 lett. b) CCII è tenuto il Tribunale ai fini della apertura della procedura di concordato in continuità aziendale sembra essere stata circoscritta, dal Legislatore, “alla mera ritualità della proposta, nonché alla non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento dei suoi obiettivi, diversamente dalla più ampia cognizione prevista in sede di omologazione dall'art. 112 comma 1 del CCII”. Fatta questa considerazione, il Tribunale ritiene “che non sia tuttavia precluso (…), già in questa sede, segnalare alla proponente (ed al Commissario giudiziale) eventuali profili ritenuti meritevoli sin d'ora di approfondimento, al fine di stimolare su di essi un contraddittorio anticipato che permetta, se del caso, anche di apportare eventuali modificazioni o integrazioni alla proposta ed al piano”. Segue, pertanto, una elencazione di alcuni temi sui quali i Giudici ritengono meritevole un approfondimento da parte della ricorrente in vista di un eventuale contraddittorio anticipato, e segnatamente:
Letto, pertanto, l'art. 47, comma 4, secondo periodo CCII, il Tribunale concede al debitore un termine di 15 giorni per chiarimenti ed eventuali integrazioni e/o modifiche della proposta, riservandosi all'esito le successive determinazioni.
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