Concordato preventivo in continuità: il Tribunale può segnalare problematiche già in sede di verifica del piano

La Redazione
21 Aprile 2023

Con una pronuncia resa nell'ambito di un ricorso per concordato preventivo in continuità, i Giudici romani ritengono che – nonostante il dettato dell'art. 47, comma 1 lett. b) – non sia preclusa al Tribunale, in sede di verifica, la segnalazione al ricorrente (e al Commissario giudiziale) di eventuali profili meritevoli di approfondimento, al fine di stimolare un contraddittorio anticipato che permetta allo stesso di apportare modifiche o integrazioni alla proposta e al piano.

Una s.r.l. depositava la proposta di concordato preventivo, unitamente al piano e all'attestazione del professionista. Veniva ritualmente acquisito dal Tribunale il parere del commissario giudiziale, come previsto dall'art. 47 CCII.

Nella pronuncia, i Giudici premettono la seguente considerazione. La preliminare verifica cui ex art. 47 c. 1 lett. b) CCII è tenuto il Tribunale ai fini della apertura della procedura di concordato in continuità aziendale sembra essere stata circoscritta, dal Legislatore, “alla mera ritualità della proposta, nonché alla non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento dei suoi obiettivi, diversamente dalla più ampia cognizione prevista in sede di omologazione dall'art. 112 comma 1 del CCII”.

Fatta questa considerazione, il Tribunale ritiene “che non sia tuttavia precluso (…), già in questa sede, segnalare alla proponente (ed al Commissario giudiziale) eventuali profili ritenuti meritevoli sin d'ora di approfondimento, al fine di stimolare su di essi un contraddittorio anticipato che permetta, se del caso, anche di apportare eventuali modificazioni o integrazioni alla proposta ed al piano”.

Segue, pertanto, una elencazione di alcuni temi sui quali i Giudici ritengono meritevole un approfondimento da parte della ricorrente in vista di un eventuale contraddittorio anticipato, e segnatamente:

  • ai sensi dell'art. 84, comma 5 CCII, il calcolo della prededuzione finalizzato a determinare – sottraendola al valore di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione generale – la quota intangibile del credito, va fatto avuto riguardo alla liquidazione giudiziale. La riduzione prospettata dalla ricorrente, invece, tiene conto delle spese prededucibili del concordato, che solo in parte equivalgono a quelle che deriverebbero dalla liquidazione giudiziale;
  • separazione, in classi distinte, del credito erariale e di quello contributivo;
  • mancata collocazione, né in una apposita classe, né in una delle classi dei chirografari, di un credito privilegiato relativo ai finanziamenti garantiti dallo Stato. Con riferimento a tale credito, si legge nella relazione che, essendo il pagamento previsto il pagamento entro 180 giorni dall'omologa, ai sensi dell'art. 109, comma 5 CCII non sarebbe necessario creare apposita classe per tale creditore privilegiato. Segnala il Tribunale che “la norma tuttavia sembra operare nel solo caso di previsione di pagamento integrale al 100% mentre nella specie il pagamento è previsto al 10%”.

Letto, pertanto, l'art. 47, comma 4, secondo periodo CCII, il Tribunale concede al debitore un termine di 15 giorni per chiarimenti ed eventuali integrazioni e/o modifiche della proposta, riservandosi all'esito le successive determinazioni.



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