Molteplici e tutti di gran rilievo sono gli interventi compiuti dal legislatore mediante la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022 e, successivamente, dal d.lgs. n. 164/2024, che hanno inciso sia sul codice di rito che sulle disposizioni di attuazione del codice in materia di notifiche telematiche.
Inquadramento
La disciplina delle notificazioni in modalità telematica è dettata da una pluralità di fonti normative, di cui, a seguire, verrà fatta elencazione e disamina.
La fonte di regolamentazione primaria, cui tutte le successive fanno riferimento, è costituita dal codice dell'amministrazione digitale (CAD - d.lgs. n. 82/2005).
Il legislatore ha compiuto molteplici interventi, tutti di gran rilievo, mediante la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che ha inciso sia sul codice di rito sia su altre fonti recanti discipline relative alla materia in esame.
Va rammentato che, in assenza di diverse indicazioni, tutte le disposizioni introdotte dal d.lgs. citato (come modificato – il suo art. 35 - dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022) sono operative con riguardo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre quelli pendenti in tale data restano disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Con il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Correttivo alla riforma Cartabia) sono state dettate disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 149/2022, efficaci dal 26 novembre 2024 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7 comma 1, d.lgs. n. 164/2024).
Codice dell'amministrazione digitale
La fonte di regolamentazione primaria, cui tutte le successive fanno riferimento, è costituita dal d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (codice dell'amministrazione digitale - CAD).
Vengono in rilievo in questa sede, essenzialmente le disposizioni contenute nei seguenti articoli, ai cui testi si fa rinvio:
art. 1 (Definizioni);
art. 3-bis (Identità digitale e Domicilio digitale);
artt. 6-bis, 6-tere 6-quater (Indici nazionali dei domicili digitali di vari soggetti);
artt. 20 e 21 (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici);
art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici);
art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici);
art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici);
art. 24 (Firma digitale);
art. 25 (Firma autenticata);
art. 28 (Certificati di firma elettronica qualificata);
art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti);
art. 48 (Posta elettronica certificata);
art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).
Fonti normative successive al CAD
Al CAD hanno fatto seguito, nel tempo, una pluralità di interventi sulla materia di nostro interesse, che ci si limita ad elencare in ordine cronologico, con cenni in ordine agli «oggetti» regolamentati:
d.l. n. 193/2009, convertito con modificazioni nella l. n. 24/2010 ove, con l'art. 4, furono dettate disposizioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia e fu introdotto l'art. 149-bis c.p.c.
d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, di cui vanno segnalati i seguenti articoli:
art. 4 (Domicilio digitale del cittadino),
art. 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti),
art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica),
art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali),
art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni),
art. 16-sexies(Domicilio digitale),
art. 16-septies (Tempo delle notificazioni in modalità telematica),
art. 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti),
art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità).
Tutte le disposizioni citate sono state parzialmente e più volte modificate, gli artt. 16 e 16-sexies anche dal d.lgs. n. 149/2022 e dal d.lgs. n. 164/2024 e gli artt. 16-bis, 16-septies (già inciso dalla sentenza Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75), artt. 16-decies e 16-undecies abrogati dal primo dei due d.lgs. citati.
In forza dei disposti dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022), l'abrogazione dell'art. 16-bis ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, dovendo da tale data applicarsi - per i procedimenti, anche pendenti, innanzi ai Tribunali e alle Corte di appello ed alla Corte di cassazione - il suo «successore», vale a dire l'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. cit., norma parzialmente modificata (commi 1 e 4) dal d.lgs. n. 164/2024.
Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 all'art. 16-sexies e le abrogazioni degli artt. 16-septies,16-decies e 16-undecies hanno avuto effetto, per le prime due norme, dal 1° gennaio 2023 e, per le restanti, dal 1° marzo 2023, dovendo i relativi «successori» applicarsi ai procedimenti instaurati a decorrere da tali date e restando i «de cuius» applicabili ai procedimenti pendenti alle date immediatamente precedenti.
Inoltre, va ricordato che l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. è divenuto applicabile dal 30 giugno 2023 con riguardo ai procedimenti, anche a quelli pendenti in tale data, innanzi ai Giudici di pace, ai Tribunali per i minorenni, ai Commissari per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Sulle date e sulle regole dei vari «avventi» si veda lo schema redatto in calce al successivo paragrafo dedicato alle disposizioni di attuazione del c.p.c.
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche
Il D.M.n. 44/2011 concerne le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal CAD.
Tale fonte normativa, già parzialmente (artt. 18, 29 e 35) modificata dal D.M. n. 209/2012 e (art. 18) dal D.M. n. 48/2013, è stata quasi interamente riscritta dal D.M. n. 217/2023, con effetto dal 14 gennaio 2024.
Le disposizioni modificate o sostituite di maggiore interesse in questa sede sono costituite dagli articoli:
2 (Definizioni – modificato in parte),
9 (Fascicolo informatico – in parte modificato e in parte sostituito),
11 (Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico – sostituito),
13 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile - in parte modificato e in parte sostituito),
14 (Documenti e allegati in forma di documento analogico - sostituito),
15 (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni – sostituito),
16 (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario – sostituito),
17 (Notificazioni per via telematica a mezzo uffici NEP - sostituito),
18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati – abrogati i commi 1, 2 e 3),
20 (Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – modificato in parte).
L'art. 34, D.M. n. 44/2011 e successive modifiche dispone che l'emanazione delle «specifiche tecniche» debba essere effettuata dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (D.G.SIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia), sentiti il DigitPA (ora, stante modifica introdotta dal D.M. n. 217/2023, Agenzia per l'Italia Digitale) e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.
La D.G.SIA ha provveduto a dettare tali «specifiche tecniche» con Provvedimento in data 16 aprile 2014, aggiornato con successivi Provvedimenti in data 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021: tali atti hanno cessato di trovare applicazione a decorrere dal 30 settembre 2024, data in cui è divenuto efficace, sostituendoli, Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024.
Tutte le suddette fonti normative sono reperibili nel Portale dei Servizi Telematici (in seguito: PST) del Ministero della giustizia.
(Segue) Ulteriori Provvedimenti D.G.SIA
Ulteriori Provvedimenti di interesse sono i seguenti:
Provvedimento in data 9 novembre 2020, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 176/2020), le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Provvedimento in data27 gennaio 2021 (in G.U. n. 22/2021), relativo all'attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti.
Provvedimento in data 7 dicembre 2023, recante regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.
Il 23 gennaio 2024 sono state pubblicate, ad aggiornamento delle specifiche tecniche di deposito atti, «Modifiche alla classificazione dei codici oggetto della materia famiglia nei registri Contenzioso e Volontaria Giurisdizione».
Il 31 gennaio 2024 è stato pubblicato il Provvedimento di «adozione delle Specifiche Tecniche per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente».
IN EVIDENZA
Deve essere posto in evidenza che, secondo un indirizzo, per effetto del rinvio a catena dal d.l. n. 193/2009, conv. con modif. nella l. n. 24/2010, al D.M. n. 44/2011 e succ. modif. e da quest'ultimo al Provvedimento D.G.SIA del 16 aprile 2014 e succ. modif., sia a tale d.m. e succ. modif. che a tale Provvedimento D.G.SIA e succ. modif. dovrebbe essere data non semplicemente valenza di meri regolamenti amministrativi, bensì forza di legge (derivata), configurandosi, con riguardo alle suddette fonti, il caso della legge che rinvia per il suo completamento ad un atto normativo subordinato (caratterizzato da astrattezza e generalità) con funzione quindi integrativa della legge stessa, avente esso stesso forza di legge in virtù di detto rinvio, ed entro i confini concessigli.
Disposizioni di attuazione del codice procedura civile
Con l'art. 4, d.lgs. n. 149/2022 è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di rito il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale».
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 (in G.U. n. 245/2022, S.O. n. 5) è stato chiarito che le disposizioni per l'attuazione del codice di rito sono state ritenute la sede più appropriata per contenere il nuovo corpo normativo in materia di giustizia digitale, in ragione della funzione accessoria rispetto alle norme codicistiche, dalle stesse rivestita, e che, al contempo, l'introduzione del nuovo Titolo «ha lo scopo di raccogliere, in un unico contesto normativo, tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale, tanto allo scopo di armonizzare e rendere coerente la materia del processo digitale, quanto al fine di consentirne l'agevole modifica nel momento in cui si dovessero rendere necessari futuri interventi, tanto più probabili in quanto si tratta di materia in rapida evoluzione in conseguenza dell'evolversi delle tecnologie».
Le norme in questione hanno, in parte qua, preso il posto degli articoli del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, abrogati dal d.lgs. n. 149/2022, vale a dire degli articoli, sopra citati, art. 16-bis, 16-decies e 16-undecies.
Le norme in questione vengono di seguito elencate unicamente con l'indicazione della rubrica, facendo rinvio per i testi al codice di rito:
art. 196-quater disp. att. c.p.c.(«Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti»), nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 1-4 e 8-9;
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c. («Dell'atto del processo redatto in formato elettronico»), nel quale la riforma del 2022 ha collocato la disciplina contenuta nell'art. 15 D.M. n. 44/2011 e, poiché il testo di tale norma è stato sostituito dal D.M. n. 217/2023, è seguita modifica dell'art. 196-quinquies ad opera del d.lgs. n. 164/2024.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c. («Perfezionamento del deposito in modalità telematica»), nel quale è confluita la disposizione dell'art. 16-bis, comma 7;
art. 196-octies disp. att. c.p.c. («Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria»), ove è ripresa, con minime modifiche, la norma contenuta nell'art. 16-bis, comma 9-bis;
art. 196-nonies disp. att. c.p.c. («Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti»), ove, al comma 1, è contenuta la disposizione già dettata dall'art. 16-decies d.l. n. 179/2012 e, al comma 2, la regola relativa al potere di attestazione già contenuta all'art. 16-bis, comma 2;
art. 196-decies disp. att. c.p.c. («Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse in modalità telematica all'ufficiale giudiziario») - norma introdotta al fine di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi in modalità telematica all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;
art. 196-undecies disp. att. c.p.c. («Modalità dell'attestazione di conformità»), ove è contenuta, con modifiche di mera stesura, la disposizione già dettata dall'art. 16-undecies.
Sono stati inoltre modificati ulteriori articoli delle disposizioni di attuazione, al fine di adeguarli alla nuova disciplina in materia di deposito telematico degli atti, in particolare gli artt. 36(Fascicoli di cancelleria) e 87(Produzione dei documenti), cui si fa rinvio.
Norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022:
Norme disp. att. c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022
Data di entrata in vigore
Note (1)
Procedimenti di riferimento
Note (2)
Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164/2024
art. 196-quater
a) 1° gennaio 2023
b) 30 giugno 2023
c) 28 febbraio 2023
a) procedimenti, anche pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione;
b) procedimenti, anche pendenti, innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
c) procedimenti in cui le P.A. si avvalgano di dipendenti per stare in giudizio personalmente.
Le modifiche (non riguardanti gli oggetti di cui alle due precedenti colonne) introdotte dal d.lgs. n. 164/2024 sono applicabili dal 26 novembre 2024.
art. 196-quinquies
a) 1° gennaio 2023
30 giugno 2023
a) procedimenti, anche pendenti, innanzi alle giurisdizioni di cui alla lett. a) subart. 196-quater;
b) procedimenti, anche pendenti, innanzi alle giurisdizioni di cui alla lett. b) subart. 196-quater.
Le modifiche (non riguardanti gli oggetti di cui alle due precedenti colonne) introdotte dal d.lgs. n. 164/2024 sono applicabili dal 26 novembre 2024.
art. 196-sexies
a) 1° gennaio 2023
b) 30 giugno 2023
c) 28 febbraio 2023
Come subart. 196-quater.
Nessuna modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 164/2024.
art. 196-septies
a) 1° gennaio 2023
b) 30 giugno 2023
Come subart. 196-quinquies.
Nessuna modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 164/2024.
art. 196-octies
1° marzo 2023
procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Nessuna modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 164/2024.
art. 196-nonies
1° marzo 2023
Come subart. 196-octies.
Le modifiche (non riguardanti gli oggetti di cui alle due precedenti colonne) introdotte dal d.lgs. n. 164/2024 sono applicabili dal 26/11/2024.
art. 196-decies
1° marzo 2023
Come subart. 196-octies.
Nessuna modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 164/2024.
art. 196-undecies
1° marzo 2023
Come subart. 196-octies.
Nessuna modifica è stata introdotta dal d.lgs. n. 164/2024.
Posta elettronica certificata e servizio elettronico di recapito certificato qualificato
La posta elettronica certificata è definita, dall'art. 1, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 68/2005, come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici» e, dall'art. 1 lett. v-bis CAD, come «sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»
Il messaggio di posta elettronica certificata è definito dall'art. 1, comma 2, lett. f), d.P.R. n. 68/2005 come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».
Il «servizio elettronico di recapito certificato qualificato» è definito dall'art. 1, punto e-bis, D.M. n. 44/2011, ivi introdotto dal D.M. n. 217/ 2023, con rinvio alla definizione data dall'art. 3, Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) del 23 luglio 2014: «Servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44», vale a dire i servizi che (o in cui):
«a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente;
c) garantiscono l'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
d) l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; f) la data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata».
Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 68/2005, il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico, attualmente gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19, d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134/2012, e succ. modif.).
Obbligatorietà della notifica in modalità telematica
In forza dei disposti dell'art. 149-bis, comma 1, c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, è divenuta d'obbligo la notifica in modalità telematica (a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante da «pubblici elenchi» oppure abbia eletto domicilio digitale a norma dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD (d.lgs. n. 82/2005) – norma più volte modificata, da ultimo con d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 108/2021.
L'obbligo di notifica in modalità telematica è stato sancito anche per le notifiche dirette da parte degli Avvocati, con modifiche introdotte nella l. n. 53/1994 dal più volte citato d.lgs. n. 149/2022.
Nella l. n. 53/1994 è stato inserito l'art. 3-ter ove, al comma 1, si prevede che l'Avvocato deve procedere alla notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia quando il destinatario sia soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di PEC, sia quando, pur non essendo soggetto a tale obbligo, abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale (art. 3-bis, comma 1-bis, CAD).
Per ciò che attiene alle notifiche dirette da parte degli Avvocati, si fa rinvio alla Bussola intitolata «Notificazione a cura dell’Avvocato».
Modifiche al codice di procedura civile
L'art. 136 c.p.c. (comunicazioni di cancelleria) ha subito modifiche sia ad opera del d.lgs. n. 149/2022 che del d.lgs. n. 164/2024.
La prima fonte (art. 3, comma 11) ha espunto dal testo della norma la previsione della possibilità di inviare il biglietto di cancelleria a mezzo telefax; la seconda fonte (art. 3) ha, più radicalmente, espunto la previsione di inviare biglietti di cancelleria e, proseguendo sulla via della completa digitalizzazione del processo civile, ha riformulato pressoché per intero la disposizione, sancendo l'obbligo di effettuazione delle comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies CAD, «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed ha, inoltre, dettato specifica disciplina, diversa a seconda che l'inconveniente non sia imputabile al destinatario oppure sia imputabile al medesimo, in relazione ai casi in cui la comunicazione non possa essere eseguita o non abbia avuto esito positivo statuendo, nel primo caso, la trasmissione della comunicazione all'ufficiale giudiziario per la notifica e, nel secondo caso, l'inserimento dell'atto nel PST gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità e gli effetti previste dall'art. 149-bis, comma 7 c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 164/2024).
All'art. 137 c.p.c. sono stati aggiunti (ad opera del d.lgs. n. 149/2022) i commi 6 e 7, con il primo venendo ribadito che l'Avvocato deve eseguire le notificazioni con le modalità previste dalla legge e con il secondo venendo stabilito che l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione su richiesta dell'Avvocato, sia nei casi in cui non ricorra per quest'ultimo l'obbligo di eseguirla in modalità telematica o con altra modalità prevista dalla legge, sia nei casi in cui l'Avvocato dichiari - di tale dichiarazione deve essere dato atto nella relata di notifica - che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
Infine, entrambi i decreti legislativi citati in premessa hanno apportato modifiche all'art. 149-bis c.p.c., in ordine a cui si veda il successivo paragrafo.
(Segue) Art. 149-bis c.p.c.
Nell'originaria formulazione, il primo comma della disposizione in esame disponeva che, qualora non ne fosse fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario poteva essere effettuata «a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
Nella formulazione attuale, introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, che ha interamente riscritto il suddetto comma, la disposizione prevede che l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD (d.lgs. n. 82/2005).
In altri termini, nell'attualità, per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (v. art. 35, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art.1, comma 380, l. n. 197/2022), la notifica in modalità telematica ad opera dell'ufficiale giudiziario, anche per gli atti tipicamente «propri» (ad es., un atto di esecuzione forzata, quale il pignoramento), risulta essere divenuta obbligatoria (modalità ordinaria) laddove il destinatario rivesta le ricordate qualità.
Mediante il d.lgs. n. 164/2024 sono stati compiuti vari interventi:
nel comma 2 è stata aggiunta la previsione della trasmissione del «duplicato informatico» in alternativa alla «copia informatica» degli atti;
il comma 3 è stato completamente riscritto, venendo sancito che il perfezionamento della notifica per il notificante si ha nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato;
dopo il sesto comma è stato introdotto un ulteriore comma al fine di dare soluzione alle problematiche che sorgono nei casi di notifica non possibile o non andata a buon fine, venendo date soluzioni diverse a seconda che l'inconveniente sia dipeso da causa non imputabile al destinatario od imputabile allo stesso statuendosi, con riguardo al primo caso, l'esecuzione della notifica secondo le modalità previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, con riguardo al secondo caso, l'esecuzione mediante inserimento dell'atto da notificare nel PST gestito dal Ministero della giustizia, «unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario».
La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
Le modalità di notifica descritte nel settimo comma dell'art. 149-bis c.p.c. sono pressoché perfettamente corrispondenti a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, l. n. 53/1994 (notifica diretta da parte degli Avvocati), come modificati dal d.lgs. n. 164/2024.
Consta che i sistemi del Processo Civile Telematico ed il PSTsono aggiornati per la gestione delle notificazioni a mezzo PECsecondo le disposizioni normative vigenti.
Formalità
A norma dell'art. 17, comma 1, D.M. n. 44/2011, nella formulazione introdotta dal D.M. n. 217/2023, a decorrere dal 14 gennaio 2024 l'istanza di notifica doveva essere inoltrata all'Unep dal soggetto (abilitato esterno od interno) interessato tramite PEC, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 del medesimo d.m., dettate dall'art. 19 del Provvedimento della D.G.SIA del 16 aprile 2014 e succ. modif.
Al suddetto fine, a far tempo dal 30 settembre 2024, devono essere osservate le specifiche tecniche richiamate dall'art. 23 del Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024.
Ai fini del perfezionamento della notificazione, ove ricorrano le ipotesi riportate nel primo comma dell'art. 149-bis c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve trasmettere copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» oppure, in alternativa, potrà trasmettere «duplicato informatico» dell'atto (previsione introdotta dal d.lgs. n. 164/2024).
L'ufficiale giudiziario può provvedere al bisogno nella forma suddetta anche qualora l'istante gli abbia fatto consegna di un documento cartaceo, in tal caso dovendo, peraltro, preventivamente estrarre copia informatica dello stesso («anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo»).
Tale copia, in forza dell'attestazione di conformità che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre, acquisirà la medesima efficacia del documento originale.
Stando alla lettera ed al tenore del secondo comma dell'art. 149-bis c.p.c., la firma digitale dell'ufficiale giudiziario appare essere sempre necessaria, sia, ovviamente, per gli atti «propri», sia per tutti i restanti atti.
Relazione di notifica
Ai sensi dell'art. 149-bis, comma 4, c.p.c. la relazione di notifica (che deve contenere le informazioni di cui all'art. 148, comma 2, c.p.c., sostituita l'indicazione del «luogo della consegna» con quella dell'indirizzo di posta elettronica presso cui l'atto è stato inviato, deve essere redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale (o firma elettronica qualificata)e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici «individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».
Tale decreto deve essere identificato con il D.M. n. 44/2011, dal cui art. 17, sia nella formulazione originaria (comma 5), sia in quella introdotta dal D.M. n. 217/2023 (comma 3), si evince che i suddetti strumenti informatici si identificano con «le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34».
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo devono essere allegate, con le stesse modalità di confezionamento della relata, lericevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica (art. 149-bis, comma 5 c.p.c.).
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve restituire all'istante, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e alle ricevute di invio e di consegna e agli allegati (art. 149-bis, comma 6 c.p.c.).
Quanto alle specifiche tecniche, sino al 29 settembre 2024 dovevano essere osservati i disposti dell'art. 19, comma 6, del Provvedimento della D.G.SIA in data 16 aprile 2014 e succ. modif. (v. testo coordinato nel PST del Ministero della giustizia), mentre dal 30 settembre 2024 devono essere osservati i disposti dell'art. 23, comma 6, del Provvedimento della D.G.SIA in data 7 agosto 2024 - «norme» i cui testi, cui si fa rinvio, sono perfettamente coincidenti.
Per ciò che riguarda la valenza da attribuire alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di PEC del destinatario, si ritiene che essa abbia la stessa efficacia attribuita agli atti descritti nell'art. 2702 c.c., cioè costituisca documento idoneo a dimostrare sino a prova contraria che il messaggio è pervenuto nella casella di PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere alla «certezza pubblica» propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, non avendo il gestore PEC, in quanto soggetto privato, il potere di attribuire pubblica fede ai propri atti (v., in tal senso, Cass. civ., sez. VI, ord., 21 ottobre 2019, n. 26705; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass. civ., sez. VI, ord., 2 marzo 2022, n. 6912).
Perfezionamento della notifica
Ai sensi del testo originario dell'art. 149-bis, comma 3 c.p.c., la notifica con il mezzo telematico si intendeva perfezionata nel momento in cui il gestore avesse reso disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
La disposizione è stata completamente riscritta dal d.lgs. n. 164/2024: è stato sancito che il perfezionamento della notifica per il notificante si ha nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.
In sostanza, anche per ciò che attiene alla notifica exart. 149-bis valgono i medesimi principi di perfezionamento valevoli per i mezzi tradizionali di notifica, vale a dire il principio di scissione e il perfezionamento per il notificante al momento del mandato all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento di generazione della ricevuta di consegna.
Va, tuttavia, rammentato che, con riguardo alle impugnazioni, «i termini stabiliti nell'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario» (art. 326, comma 1 c.p.c.).
Prova della notifica in modalità telematica
Ai fini della prova della notifica, è necessario il deposito telematico dell'atto notificato, con relativi allegati.
A far tempo dal 1° gennaio 2023, sia per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario sia per le notifiche eseguite direttamente dagli Avvocati, occorre tenere in considerazione i disposti degli artt. 196-quater (che sancisce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti) – norma parzialmente modificata dal d.lgs. n. 164/2024 - e 196-sexies (che regola il perfezionamento del deposito con modalità telematiche) disp. att. c.p.c..
Entrambe le norme citate sono applicabili dalla suddetta data (salvo, ovviamente, per ciò che concerne le modifiche apportate dal citato d.lgs. all'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabili dal 26 novembre 2024) ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Tribunali, le Corti di appello e la Corte di cassazione; dal 28 febbraio 2023 ai dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio personalmente; dal 30 giugno 2023 (salve anticipazioni da disporre con appositi decreti del Ministero della Giustizia) ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Giudici di pace, i Tribunali per i minorenni, i Commissari per la liquidazione degli usi civili e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Ai sensi dell'art. 196-sexiescit., il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Deve essere evidenziato che, in forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte le previsioni del deposito di atti presso la cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento.
Specifica regolamentazione dell'adempimento da parte dei soggetti abilitati esterni, valevole dal 14 gennaio 2024, è dettata dall'art. 13, D.M. n. 44/2011, nel testo modificato dal D.M. n. 217/2023.
Ivi è disposto:
che gli atti del procedimento ed e i relativi allegati «possono» (che dovrebbe leggersi «devono», così come prescritto dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c.) essere «trasmessi» in forma di documento informatico «con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34»;
che i suddetti documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti;
che la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.
Il termine ultimo per il deposito deve farsi coincidere con la mezzanotte del giorno di «trasmissione».
Per ciò che attiene alle specifiche tecniche, sino al 29 settembre 2024 sono stati applicabili i disposti degli artt. 12 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico), 13 (Formato dei documenti informatici allegati) e 14 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati) del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA precedentemente (quinto paragrafo) citato; a decorrere dal 30 settembre 2024 sono divenuti applicabili i disposti degli articoli 15, 16 e 17 del Provvedimento della D.G.SIA in data 7 agosto 2024, le cui rubriche sono, nell'ordine, pressoché perfettamente corrispondenti a quelle appena sopra citate, la sola modifica riguardando quella di cui all'art. 17, attualmente intitolata «Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile».
Per ciò che riguarda le notifiche eseguite direttamente dagli Avvocati, la materia è stata disciplinata sino al 29 settembre 2024 dall'art. 19-bis, comma 5, del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA citati ed è attualmente, a decorrere dal 30 settembre 2024, disciplinata dall'art. 26 del Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024.
Nei casi in cui non sia possibile fornire la prova della notifica in modalità telematica, l'Avvocato deve estrarre copia del supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte (v. art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994).
Di recente è stato affermato che, qualora la parte non sia in grado di fornire la prova della notifica eseguita a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità; venendo, così, resa possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo (v. Cass. civ., sez. I, ord., 21 maggio 2024, n. 14063).
«Pubblici elenchi». Premessa
Gli art. 149-bis c.p.c. e art. 3-bis, l. n. 53/1994 stabiliscono, quale limite nel reperimento e nella selezione dell'indirizzo di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario della notificazione, che l'indirizzo debba risultare da «pubblici elenchi», senza, peraltro, fornire una definizione precisa di pubblico elenco ed omettendo qualsiasi indicazione su quali siano gli stessi.
L'elencazione è rinvenibile nell'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012 - articolo inserito dall'art. 1, comma 19, punto 2), l. n. 228/2012, successivamente modificato dall'art. 45-bis, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014, dall'art. 66, comma 5, d.lgs n. 217/2017 e, infine, dall'art. 28 d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020.
(Segue) «Pubblici elenchi» utilizzabili per le notificazioni telematiche
Nell'attualità, gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzabili per le notificazioni telematiche sono i seguenti:
Elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-quater, comma 1, CAD) nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD - gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19, d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012). Si veda anche l'art. 2, d.p.c.m. n. 194/2014, ove si detta che nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è contenuto, fra altri dati, il domicilio digitale, di cui all'art. 3-bisCAD.
Registro degli indirizzi PEC delle P.A. - tenuto presso il Ministero della Giustizia: introdotto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, nel testo risultante dalle modifiche indicate nell'ultimo periodo del precedente paragrafo. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, dei suddetti d.l. e legge di conversione, nel testo risultante dalle modifiche sopra indicate, fermo restando quanto previsto dal R.D. n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. e l. cit, la notificazione alle P.A. degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale «è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter CAD, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di PEC primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria»; con la precisazione che, nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle P.A., la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di PEC espressamente indicato nell'elenco di cui all'art. 6-ter del CAD per detti organi o articolazioni.
Elenco degli indirizzi PEC delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 2/2009).
Indice Nazionale Indirizzi INI-PEC (relativo ai professionisti ed alle imprese) - tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico -: art. 6-bis, d.lgs. n. 82/2005, introdotto dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, nel testo risultante dalle modifiche più volte ricordate.
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (art. 7, D.M. n. 44/2011) - tenuto presso il Ministero della Giustizia re contenente elenco degli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché dei soggetti abilitati esterni di cui ai commi 3 e 4 della disposizione citata.
Tali elenchi sono validi anche per la giustizia amministrativa (art. 16-ter, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 e succ. modif.).
Vizi della notifica
Le ipotesi divizi della notifica sono molteplici.
Nei successivi paragrafi verranno prese in esame quelle che si sono verificate con maggiore frequenza.
(Segue) Utilizzo di indirizzo non censito nei «pubblici elenchi» o diverso da quello inserito nel ReGIndE
Qualora la notifica venga eseguita presso un indirizzo di PEC non incluso fra quelli censiti nei «pubblici elenchi» oppure non all'indirizzo di PEC che il difensore abbia indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (che corrisponde al relativo «domicilio digitale»), la sanzione processuale applicabile viene identificata con la nullità (sanabile) e non con l'inesistenza.
Ciò è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua dell'«arresto» delle Sezioni Unite con cui è stato ristretto l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, ritenendo che essa possa essere affermata esclusivamente:
«in caso di totale mancanza materiale dell'atto»;
oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», con la precisazione che il luogo della notifica non è compreso fra tali elementi essenziali (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e, nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord., 8 settembre 2022, n. 26511).
Le notifiche in questione sono, e saranno, pertanto, nulle, ma sanabili, con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo - a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) - o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice exart. 291 c.p.c. (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 11 maggio 2018, n. 11574 e Cass. civ., sez. VI, ord., 15 settembre 2021, n. 24948, relative a notifica ad Avvocato non all'indirizzo inserito nel ReGIndE).
Il pensiero del giudice di legittimità in ordine all'oggetto non è, tuttavia, unanime, essendo stata ritenuta appieno rituale la notifica eseguita presso un indirizzo di PEC estratto dal registro denominato Ini-PEC anziché da quello denominato ReGIndE (v. Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2021, n. 2460).
E' stato, altresì, affermato che deve ritenersi valida la notifica di un atto (nella specie: cartella di pagamento) eseguita tramite un indirizzo di PEC rinvenibile nel sito istituzionale del notificante, ma non risultante nei pubblici registri (v. Cass. civ., sez. V, 28 febbraio 2024, n. 5263 e, in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, ord., 21 ottobre 2022, n. 31160).
(Segue) Notificazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato
La notificazione con modalità telematiche nei confronti dell'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica istituito da tale Avvocatura per il processo telematico, presente nel ReGIndE. Deve, pertanto, ritenersi affetta da nullità (peraltro sanabile per raggiungimento dello scopo o per rinnovo della notifica o su iniziativa dell'interessato o a seguito di ordine del giudice a norma dell'art. 291 c.p.c.) la notificazione in luogo telematico deputato alla corrispondenza istituzionale della suddetta Avvocatura (v. Cass. civ., sez. II, ord., 9 maggio 2018, n. 11154; Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 287; Cass. civ., sez. II, ord., 28 febbraio 2023, n. 6025; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2024, n. 7836).
(Segue) Mere irregolarità
Secondo l'orientamento dominante, la semplice irritualità (ad es., la mancata indicazione dell'oggetto del messaggio) della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass. civ., sez. II, ord., 15 giugno 2020, n. 11466; Cass. civ., sez. VI, ord., 15 luglio 2021, n. 20214; v., per una fattispecie particolare, Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2022, n. 15979).
(Segue) Impossibilità o difficoltà di lettura del messaggio di PEC
La notificazione a mezzo PEC deve ritenersi scevra da vizi allorché si verifichi l'impossibilità o la difficoltà di lettura del messaggio di PEC e/o degli allegati allo stesso e ciò dipenda da un malfunzionamento del computer del destinatario oppure dal mancato adempimento dell'onere, da parte del destinatario, di dotarsi degli strumenti atti a consentire la decodificazione o la lettura degli atti che siano formati sin dall'inizio in forma di documento informatico (Cass. civ., sez. VI, ord., 25 settembre 2017, n. 22320).
Qualora si tratti di malfunzionamento del computer del destinatario, grava su quest'ultimo l'onere di dare dimostrazione, ai fini della rimessione in termini o al fine di dedurre la nullità della notifica, delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819).
Qualora il messaggio sia regolarmente pervenuto al destinatario ed indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità (sanabile) e non l'inesistenza, della notificazione (v., in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2023, n. 30092).
(Segue) Casella PEC «satura»
Sull'argomento di cui al presente paragrafo si fa rinvio alla Bussola denominata «Notificazione a cura dell'Avvocato».
Notificazioni e comunicazioni per via telematica dagli uffici giudiziari
Sul tema di cui al titoletto si sono succedute molteplici disposizioni.
i) Sino al 25 novembre 2024, disciplina d'ordine generale era dettata dall'art. 16 comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, e succ. modif.
Ivi era previsto che nei procedimenti civili (inclusi i procedimenti fallimentari) e in quelli innanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria dovevano essere effettuate «esclusivamente per via telematica» all'indirizzo di PEC risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni …» (va ricordato che, a norma dell'art. 2, D.M. n. 94974/2016, la disposizione in esame è divenuta applicabile presso la S.C. a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle Cancellerie delle sezioni civili).
Nell'ipotesi i cui non fosse stato possibile procedere mediante PEC, avrebbe dovuto trovare applicazione il sesto commadella medesima disposizione, secondo cui le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevedeva l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non avessero provveduto ad istituire o comunicare tale indirizzo, dovevano essere eseguite esclusivamente «mediante deposito in cancelleria»; dovendo adottarsi le stesse modalità anche nei casi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (v., per varie fattispecie, Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13532; Cass. civ., sez. I, ord., 7 giugno 2021, n. 15783; Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2021, n. 25426; Cass. civ., sez. III, ord., 15 marzo 2023, n. 7510, relativa ad un messaggio PEC della Cancelleria finito nella cartella della posta indesiderata – circostanza ascritta alla colpa del titolare dell'account di PEC sia per la mancata installazione di dispositivi di vigilanza e di controllo, sia per il mancato controllo di tutta la posta in arrivo).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'impossibilità di procedere tramite PEC fosse dipesa da causa non imputabile al destinatario, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 136 comma 3, c.p.c. (come modificato – espunzione dalla norma della previsione della trasmissione «a mezzo telefax» - dal d.lgs. n. 149/2022) e il «biglietto di cancelleria» doveva essere rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
ii) A decorrere dal 26 novembre 2024, la disciplina d'ordine generale è dettata dall'art. 136 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024.
È stato espunto ogni riferimento ai «biglietti di cancelleria».
Il comma 2 della norma – che, pur in assenza di esplicite indicazioni, deve ritenersi sostitutivo dell'art. 16, comma 4 d.l. e l. di conversione sopra citati - dispone che la comunicazione deve essere effettuata dal Cancelliere a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, CAD (d.lgs. n. 82/2005), «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Il comma 3 - che, pur in assenza di esplicite disposizioni abrogative, deve ritenersi sostitutivo, in parte qua, dell'art. 16, comma 6 d.l. e l. di conversione sopra citati – dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica o, se essa non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel PST gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'art. 149-bis, comma 7, c.p.c.
iii) Le formalità sono dettate dall'art. 16, D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 217/2023. Ivi, nel primo comma, è previsto che le notificazioni o comunicazioni dall'ufficio giudiziario (soggetto abilitato interno) ai soggetti abilitati esterni o agli utenti privati «avviene» (id est: deve avvenire) mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di PEC dell'ufficio mittente all'indirizzo di PEC del destinatario, indicato nel ReGIndE oppure negli altri pubblici elenchi previsti dalla legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 D.M. cit.
Nei casi in cui la notifica debba essere eseguita dall'Unep, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.M. n. 44/2011 (come modificato dal D.M. n. 217/2023), l'ufficio giudiziario dovrà provvedere a proporre la relativa richiesta tramite PEC, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 del D.M. medesimo.
In sintesi, tutte le notifiche e le comunicazioni in questione debbono essere effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario, salve le «eccezioni» previste dalla legge.
Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche vi è stata successione di norme.
Sino al momento dell'entrata in vigore del Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024, efficace dal 30 settembre 2024, doveva essere fatto riferimento agli articoli:
10 (Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni),
17 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)
e 19 (Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP) del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA in data 16 aprile 2014, 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021.
Nell'attualità, a decorrere dal 30 settembre 2024, il riferimento deve essere fatto agli articoli:
20 (Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati interni),
21 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica),
22 (Comunicazioni e notificazioni contenenti categorie particolari di dati personali)
e 23 (Notificazioni per via telematica a cura degli Unep) del Provvedimento D.G.SIA del 7 agosto 2024.
iv) Va rammentato che, a norma dell'art. 16, comma 5, D.M. n. 44/2011, come modificato dal D.M. n. 217/2023, le notificazioni o le comunicazioni che contengano dati di cui all'art. 9, Reg. (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio dovranno essere eseguite per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del PST, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 26 del D.M. cit., con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
Le specifiche tecniche richiamate sono dettate dall'art. 18 del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA appena sopra ricordato e dall'art. 22 del Provvedimento D.G.SIA del 7 agosto 2024, che recano previsioni perfettamente sovrapponibili.
Rilevanza delle comunicazioni/notificazioni di Cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione
A) Casi di giudizi di impugnazione previsti da norme vigenti.
In alcuni casi, le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria assumono rilievo ai fini del decorso del termine breve di impugnazione:
La notificazione ex officio (eseguibile in modalità telematica, a norma dell'art. 149-bis c.p.c.) delle sentenzerelative allo stato di adottabilità pronunciate dal Tribunale per i minorenni e, in sede di gravame, dalla Corte d'appello - sez. minorenni determina il decorso del termine di trenta giorni (v. art. 17 l. n. 184/1983) per la proposizione, rispettivamente, dell'appello e del ricorso per Cassazione (v., ex multis, Cass. civ., sez. I, ord., 24 aprile 2018, n. 10106; Cass. civ., sez. I, ord., 31 dicembre 2020, n. 30000; Cass. civ., sez. I, ord., 15 febbraio 2021, n. 3854; Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2023, n. 10971).
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 5-ter, l. n. 89/2001, decorre, per la parte ricorrente, dalla comunicazione del medesimo decreto a cura della Cancelleria, salva pregressa notificazione ad opera della controparte (v. Cass. civ., sez. II, ord., 7 maggio 2018, n. 10878).
La notificadel testo integrale dellasentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal Cancelliere mediante PEC (exart. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, e succ. modif.), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione exart. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato, dapprima, dal d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014 e come riscritto, successivamente dal d.lgs. n. 164/2024 (in entrambi i casi con la previsione: «… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325»), giacché «la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria» (v. Cass. civ., sez. VI, ord., 19 settembre 2019, n. 23443).
La notificazione a cura della Cancelleria del dispositivo delle sentenze delTribunale Superiore delle Acque Pubbliche determina il decorso del termine di 45 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione innanzi alle Sezioni Unite (art. 202, R.D. n. 1775/1933). V. Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8048 e Cass. civ., sez. un., 22 marzo 2022, n. 9313. V. anche Cass. civ., sez. un., ord., 29 agosto 2024, n. 23307, secondo cui il termine di 45 giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal TSAP decorre dalla comunicazione (con qualunque mezzo avvenuta) del testo integrale del dispositivo.
B) Casi di giudizi di impugnazione previsti da norme vigenti sino al 28 febbraio 2023, abrogate, con effetto da tale data, dal d.lgs. n. 149/2022.
Con riguardo ai procedimenti instaurati anteriormente al 1° marzo 2023, cui sono applicabili le disposizioni vigenti anteriormente all'operatività dei disposti del d.lgs. n. 149/2022, le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria assumono rilievo ai fini del decorso del termine breve di impugnazione nei casi seguenti:
La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. (norma abrogata dal d.lgs. n. 149/2022).
La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter, comma 5, c.p.c. (disposizione abrogata dal d.lgs. n. 149/2022) produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione (ad opera della Cancelleria) o notificazione (ad istanza di parte).
Nel rito di cui alla legge n. 92/2012 viene attribuito rilievo processuale alla comunicazione del provvedimento ad opera della Cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame (art. 1, comma 51, l. cit. – comma abrogato dal d.lgs. n. 149/2022).
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Codice dell'amministrazione digitale
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche