Notifiche telematiche

21 Aprile 2023

Molteplici e tutti di gran rilievo sono gli interventi compiuti dal legislatore mediante la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, che ha inciso sia sul codice di rito che sulle disposizioni di attuazione del codice in materia di notifiche telematiche.
Inquadramento

La disciplina delle notificazioni con modalità telematica si rinviene in una pluralità di fonti normative.

A seguire verranno fatte elencazione di tali fonti e disamina, nei termini maggiormente sintetici consentiti, dei rispettivi contenuti.

La fonte di regolamentazione primaria, cui tutte le successive fanno riferimento, è costituita dal codice dell'amministrazione digitale (CAD - d.lgs. n. 82/2005).

Molteplici e tutti di gran rilievo sono gli interventi compiuti dal legislatore mediante la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, che ha inciso sia sul codice di rito sia su disposizioni recanti discipline della materia oggetto di trattazione in questa sede.

Va precisato che, in assenza di diverse indicazioni, tutte le disposizioni introdotte o modificate dal d.lgs. n. 149/2022 e succ. modif. devono ritenersi operative per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per quelli pendenti in tale data restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti.

Notificazioni per via telematica. Codice dell'amministrazione digitale

La fonte di regolamentazione primaria, cui tutte le successive fanno riferimento, è costituita dal d.lgs. n. 82/2005 e succ. modif. (codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Senza pretesa di esaustività, vengono in rilievo in questa sede, le disposizioni contenute nei seguenti articoli, ai cui testi si fa rinvio:

1 (Definizioni); 3-bis (Identità digitale e Domicilio digitale); 6-bis, 6-ter e 6-quater (Indici nazionali dei domicili digitali di vari soggetti); 20 e 21 (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici); 22 (Copie informatiche di documenti analogici); 23 (Copie analogiche di documenti informatici); 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici); 24 (Firma digitale); 25 (Firma autenticata); 28 (Certificati di firma elettronica qualificata); 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti); 48 (Posta elettronica certificata); 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

Fonti normative successive al CAD

Al CAD hanno fatto seguito, nel tempo, una pluralità di interventi, tutti di assoluto rilievo in materia, che ci si limita ad elencare in ordine cronologico, con brevi cenni in ordine agli «oggetti» regolamentati:

a) d.l. n. 193/2009, conv. con modif. nella l. n. 24/2010, ove, con l'art. 4, furono dettate disposizioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia e fu introdotto l'art. 149-bis nel codice di procedura civile.

b) d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, di cui vanno segnalati gli articoli 4 (Domicilio digitale del cittadino), 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti), 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica), 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), 16-sexies (Domicilio digitale), 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti), 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità).

Disposizioni, quelle citate, tutte parzialmente e più volte modificate, gli artt. 16 e 16-sexies anche dal d.lgs. n. 149/2022 e gli articoli 16-bis, 16-septies (già inciso da sentenza della Consulta n. 75/2019), 16-decies e 16-undecies abrogati da tale d.lgs.

Va precisato che, in forza dei disposti dell'art. 35 d.lgs. cit. (come modificato dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022), l'abrogazione dell'art. 16-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, dovendo da tale data applicarsi - per i procedimenti, anche pendenti, innanzi ai Tribunali e alle Corte di appello ed alla Corte di cassazione - il suo «erede», costituito dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. cit.

Le modifiche apportate all'art. 16-sexies e le abrogazioni degli artt. 16-septies, 16-decies e 16-undecies hanno effetto, per le prime due norme, dal 1° gennaio 2023 e, per le restanti, dal 1° marzo 2023, dovendo i relativi «eredi» applicarsi ai procedimenti instaurati a decorrere da tali date e restando i «de cuius» applicabili ai procedimenti pendenti alle date immediatamente precedenti.

Va, altresì, precisato che il ricordato art. 196-quater disp. att. c.p.c. sarà applicabile dal 30 giugno 2023 ai procedimenti, anche a quelli pendenti in tale data, innanzi ai Giudici di pace, ai Tribunali per i minorenni, ai Commissari per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Sulle date e sulle regole dei vari «avventi» si veda lo schema redatto in calce al successivo paragrafo dedicato alle disposizioni di attuazione del c.p.c.

D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e Provvedimenti DGSIA

Il d.m. (Ministero della Giustizia) n. 44/2011 concerne le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal CAD.

Gli artt. 13, 15, 16, 17 (notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP), 18 (notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati), 29 e 35 di tale d.m. sono stati successivamente modificati dal d.m. n. 209 del 2012. L'art. 18 è stato, poi, sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. n. 48/2013.

L'art. 34 del d.m. in esame dispose che l'emanazione delle «specifiche tecniche» dovesse essere effettuata dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia).

La DGSIA ha provveduto a dettare tali «specifiche tecniche» con Provvedimento in data 18 luglio 2011, aggiornato con successivi Provvedimenti in data 16 aprile 2014, 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021.

Il testo coordinato di tali Provvedimenti è reperibile presso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Le disposizioni di più rilevante interesse in questa sede, alle quali si fa rinvio, si identificano con gli articoli 19 (notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP), 19-bis(notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati)e 19-ter (modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) del testo coordinato sopra richiamato.

Le discipline dettate dalle «norme» testé richiamate, ai cui articolati testi si fa rinvio, devono essere sempre puntualmente osservate.

Ulteriori Provvedimenti di interesse sono quello in data 9 novembre 2020, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari
dei depositi di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. nella l. n. 176/2020), le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, e quello in data 27 gennaio 2021 (in G.U. n. 22/2021), relativo all'attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti.

IN EVIDENZA

Deve essere posto in evidenza che, per effetto del rinvio a catena dal d.l. n. 193/2009, conv. con modif. nella l. n. 24/2010, al d.m. n. 44/2011 e succ. modif. e da quest'ultimo al Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 e succ. modif., sia a tale d.m. e succ. modif. che a tale Provvedimento DGSIA e succ. modif. deve essere data non semplicemente valenza di meri regolamenti amministrativi, bensì forza di legge (derivata), configurandosi, con riguardo alle suddette fonti, il caso della legge che rinvia per il suo completamento ad un atto normativo subordinato (caratterizzato da astrattezza e generalità) con funzione quindi integrativa della legge stessa, avente esso stesso forza di legge in virtù di detto rinvio, ed entro i confini concessigli.

Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Con l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2022 è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di rito il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale». Appare opportuno occuparsi, sia pure brevemente, dei relativi contenuti, per dare, quanto più possibile, completezza all'esposizione, trattandosi di disposizioni che rilevano anche in tema di notifiche.

Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 (in G.U. n. 245/2022, S.O. n. 5) è stato chiarito che le disposizioni per l'attuazione del codice di rito sono state ritenute la sede più appropriata per contenere il nuovo corpo normativo in materia di giustizia digitale, in ragione della funzione accessoria rispetto alle norme codicistiche, dalle stesse rivestita, e che, al contempo, l'introduzione del nuovo Titolo «ha lo scopo di raccogliere, in un unico contesto normativo, tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale, tanto allo scopo di armonizzare e rendere coerente la materia del processo digitale, quanto al fine di consentirne l'agevole modifica nel momento in cui si dovessero rendere necessari futuri interventi, tanto più probabili in quanto si tratta di materia in rapida evoluzione in conseguenza dell'evolversi delle tecnologie».

Le norme in questione hanno, in parte qua, preso il posto degli articoli del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, abrogati dal d.lgs. n. 149/2022, vale a dire gli articoli, sopra citati, 16-bis, 16-decies e 16-undecies.

Le norme in questione vengono di seguito elencate unicamente con l'indicazione della rubrica, facendo rinvio per i testi all'art. 4 d.lgs. n. 149/2022 (o al codice aggiornato):

- 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti), nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 1-4 e 8-9;

- 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico), nel quale la riforma ha collocato la disciplina contenuta nell'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011;

- 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche), nel quale è confluita la disposizione dell'art. 16-bis, comma 7;

- 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente);

- 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria), ove èripresa, con minime modifiche, la norma contenuta nel comma 9-bis dell'art. 16-bis;

- 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti), ove, al comma 1, è contenuta la disposizione già dettata dall'art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012 e, al comma 2, la regola relativa al potere di attestazione già contenuta al comma 2 dell'art. 16-bis;

- 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario) - norma introdotta al fine di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

- 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità), ove è contenuta, con modifiche di mera stesura, la disposizione già dettata dall'art. 16-undecies.

Sono stati inoltre modificati ulteriori articoli delle disposizioni di attuazione, al fine di adeguarli alla nuova disciplina in materia di deposito telematico degli atti, in particolare gli articoli 36 (Fascicoli di cancelleria) e 87 (Produzione dei documenti), cui si fa rinvio.

Norme disp. att. c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022

Data di entrata in vigore

Note

Art. 196-quater

a) 1° gennaio 2023

b) 30 giugno 2023 (salva anticipazione)

c) 28 febbraio 2023

a) Procedimenti, anche pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione;

b) procedimenti, anche pendenti, innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche;

c) procedimenti in cui le P.A. si avvalgano di dipendenti per stare in giudizio personalmente.

Art. 196-quinquies

a) 1° gennaio 2023

b) 30 giugno 2023 (salva anticipazione)

a) procedimenti, anche pendenti, innanzi alle giurisdizioni di cui alla lett. a) sub art. 196-quater;

b) procedimenti, anche pendenti, innanzi alle giurisdizioni di cui alla lett. b) sub art. 196-quater.

Art. 196-sexies

a) 1° gennaio 2023

b) 30 giugno 2023 (salva anticipazione)

c) 28 febbraio 2023

Come sub art. 196-quater.

Art. 196-septies

a) 1° gennaio 2023

b) 30 giugno 2023 (salva anticipazione)

Come sub art. 196-quinquies.

Art. 196-octies

1° marzo 2023

procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

Art. 196-novies

1° marzo 2023

Come sub art. 196-octies.

Art. 196-decies

1° marzo 2023

Come sub art. 196-octies.

Art. 196-undecies

1° marzo 2023

Come sub art. 196-octies.

Posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata è definita, dall'art. 1, comma 2, lett. g), del d.P.R. n. 68/2005, come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici» e, dall'art. 1 lett. v-bis del CAD, come «sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»

Il messaggio di posta elettronica certificata è definito dall'art. 1, comma 2, lett. f), del d.P.R. citato come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico, attualmente gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19 del d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012.

Obbligo di notifica a mezzo PEC

In forza delle modifiche e delle novellazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, è divenuta d'obbligo la notifica in modalità telematica qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi oppure abbia eletto domicilio digitale a norma dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD – norma più volte modificata, da ultimo con d.l. n. 77/2021, conv. con modif. nella l. n. 108/2021.

Deve essere evidenziato che il legislatore ha optato per l'inserimento della nuova disciplina non all'interno del codice di procedura civile, bensì nella l. n. 53/1994, in materia di notificazioni eseguite dagli Avvocati, individuando i casi nei quali l'Avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche («servizio elettronico di recapito certificato qualificato»). Il legislatore ha, altresì, dettato, nella medesima fonte, modifiche di coordinamento alle norme del codice di rito.

Nell'art. 3-bis della l. n. 53/1994 è stato inseritoilcomma 1-bis, al fine di confermare che – ferme restando le previsioni di cui al r.d. n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato - la notificazione alle PP.AA. deve ritenersi validamente effettuata presso l'indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012; nel comma 2 è stato fatto rinvio all'art. 196-undecies disp. att. c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), in sostituzione dell'abrogato art. 16-undecies d.l. e legge di conversione citati; nel comma 3 è stata fatta salva l'applicazione dei disposti dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. (come modificato dal d.lgs.n. 149/2022), così da confermare che le notifiche a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, con la precisazione che, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Inoltre, è stato inserito l'art. 3-ter, ove si prevede che l'Avvocato deve procedere alla notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario sia soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di PEC, sia quando, pur non essendo soggetto a tale obbligo, abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale (art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD); con la precisazione che, ove la notificazione sia impossibile o non abbia esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l'Avvocato deve eseguirla mediante inserimento nell'area web riservata prevista (ma, salvo svista, non ancora attuata – sul tema si veda la Bussola «Notificazione a cura dell'Avvocato») dall'art. 359 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e che, in tal caso, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato compiuto; mentre, ove la causa dell'impossibilità o dell'esito non positivo della notificazione, non sia imputabile al destinatario, l'atto potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.

È stato, infine, modificato l'art. 4 della l. n. 53/1994, al fine di chiarire che la facoltà dell'Avvocato di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario è esercitabile soltanto se non sussista l'obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 d.lgs. n. 14/2019.

Modifiche al codice di procedura civile

Alle modifiche introdotte alla disciplina delle notifiche in modalità telematiche da parte dell'Avvocato sono seguite modifiche di coordinamento al codice di procedura civile.

Dal comma 3 dell'art. 136 c.p.c. (comunicazioni di cancelleria) è stata espunta la previsione della possibilità di inviare il biglietto di cancelleria a mezzo telefax.

All'art. 137 c.p.c. sono stati aggiunti i commi 6 e 7, con il primo venendo ribadito che l'Avvocato deve eseguire le notificazioni con le modalità previste dalla legge e con il secondo venendo stabilito che l'ufficiale giudiziario deve procedere, ove richiesto, alla notificazione nei modi ordinari nei casi in cui non ricorra per l'Avvocato l'obbligo di eseguirla in modalità telematica o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'Avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Infine, modifiche sono state apportate all'art. 149-bis c.p.c., il cui primo comma è stato interamente riscritto. Su tale disposizione si veda il successivo paragrafo.

Art. 149-bis c.p.c.

Nell'originaria formulazione, il primo comma della disposizione in esame disponeva che, qualora non ne fosse fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario poteva essere effettuata «a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Nella formulazione attuale, introdotta dal d.lgs. n.149 del 2022 (art. 3, comma 11), la disposizione prevede che l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art.3-bis, comma 1-bis, del CAD (d.lgs. n. 82/2005).

In altri termini, nell'attualità, per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art.1, comma 380, della legge n. 197/2022), la notifica con modalità telematica ad opera dell'ufficiale giudiziario, anche per gli atti tipicamente «propri» (ad es., un atto di esecuzione forzata, quale il pignoramento) risulta essere divenuta obbligatoria laddove il destinatario riveste le ricordate qualità.

Formalità

Ai fini del perfezionamento della notificazione, l'ufficiale giudiziario deve trasmettere copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

L'ufficiale giudiziario può provvedere al bisogno nella forma suddetta anche qualora l'istante gli abbia fatto consegna di un documento cartaceo, in tal caso dovendo preventivamente estrarre copia informatica di tale documento («anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo»).

Tale copia, in forza dell'attestazione di conformità che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre, acquisirà la medesima efficacia del documento originale.

L'istanza di notifica dovrà essere formulata dalla parte interessata mediante l'inoltro per via telematica all'ufficiale giudiziario del documento informatico da notificare, giusta i disposti dell'art. 17, comma 2, del d.m. n. 44/2011, dovendo osservarsi le specifiche tecniche dettate dal Provvedimento (art. 19) della DGSIA del 16 aprile 2014 e succ. modif.

L'ufficiale giudiziario deve trasmettere copia informatica dell'atto, da lui sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

Stando alla lettera ed al tenore del secondo comma dell'art. 149-bis c.p.c., la firma digitale dell'ufficiale giudiziario appare essere sempre necessaria, sia, ovviamente, per gli atti «propri», sia per tutti i restanti atti.

Relazione di notifica

La relazione di notifica (che deve contenere le informazioni di cui all'art. 148, comma 2, c.p.c., sostituita l'indicazione del «luogo della consegna» con quella dell'indirizzo di posta elettronica presso cui l'atto è stato inviato) deve essere redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici «individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia». Sino all'avvento di tale decreto – che, salvo svista, non risulta ancora emanato – all'adempimento si potrà dare corso allegando al messaggio tramite PEC sia la relata che l'atto notificato, così da assicurarne l'indissolubilità.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo devono essere allegate, con le stesse modalità di confezionamento della relata, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve restituire all'istante, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione sottoscritta con firma digitale e alle ricevute di invio e di consegna(art. 17 d.m. n. 44/2011).

Quanto alle specifiche tecniche, devono essere osservati i disposti dell'art. 19 del Provvedimento della DGSIA in data 16 aprile 2014 e succ. modif.

Per ciò che riguarda la valenza da attribuire alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di PEC del destinatario, si ritiene che essa abbia la stessa efficacia attribuita agli atti descritti nell'art. 2702 c.c., cioè costituisca documento idoneo a dimostrare sino a prova contraria che il messaggio è pervenuto nella casella di PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere alla «certezza pubblica» propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, non avendo il gestore PEC, in quanto soggetto privato, il potere di attribuire pubblica fede ai propri atti (v., in tal senso, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 26705/2019; Cass. civ., sez. II, n. 15001/2021; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 6912/2022).

Perfezionamento della notifica

Ai sensi del terzo comma della disposizione in esame, la notifica con il mezzo telematico si intende perfezionata nel momento in cui il gestore «rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario».

Anche per ciò che attiene alla notifica ex art. 149-bis c.p.c. valgono i medesimi principi di perfezionamento valevoli per i mezzi tradizionali di notifica, vale a dire il principio di scissione e il perfezionamento per il notificante al momento del mandato all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento di generazione della ricevuta di consegna.

Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 viene precisato che non è stato ritenuto necessario modificare il suddetto comma, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l'esistenza, all'art. 3 bis della l. n. 53/1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'Avvocato: «La disciplina dettata in quest'ultima norma, che prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, appare dettata da esigenze legate ai termini e alle conseguenti decadenze in cui incorre la parte e, pertanto, è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario».

Sul tema si fa anche rinvio alla Bussola «Notificazione a cura dell'Avvocato».

Prova della notifica con modalità telematiche

Ai fini della prova della notifica, è necessario il deposito telematico dell'atto notificato, con relativi allegati.

Per ciò che concerne le notifiche eseguite direttamente dagli Avvocati, la materia è disciplinata dall'art. 19-bis, comma 5, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014.

A far tempo dal 1° gennaio 2023, sia per le notifiche testè ricordate, sia per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, occorre tenere in considerazione i disposti delle disposizioni di attuazione del c.p.c. recati dagli artt. 196-quater (che sancisce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti) e 196-sexies (che regola il perfezionamento del deposito con modalità telematiche).

Entrambe le norme sono applicabili dalla suddetta data ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Tribunali, le Corti di appello e la Corte di cassazione; dal 28 febbraio 2023 ai dipendenti di cui si avvalgono le PP.AA. per stare in giudizio personalmente; dal 30 giugno 2023 (salve anticipazioni da disporre con appositi decreti del Ministero della Giustizia) ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Giudici di pace, i Tribunali per i minorenni, i Commissari per la liquidazione degli usi civili e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Nei casi in cui non sia possibile fornire la prova della notifica con modalità telematiche, l'Avvocato deve estrarre copia del supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte (v. art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994).

«Pubblici elenchi». Premessa

Gli artt. 149-bis c.p.c. e 3-bis della l. n. 53/1994 stabiliscono, quale limite nel reperimento e nella selezione dell'indirizzo di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario della notificazione, che l'indirizzo debba risultare da «pubblici elenchi», senza, peraltro, fornire una definizione precisa di pubblico elenco ed omettendo qualsiasi indicazione su quali siano gli stessi.

L'elencazione è rinvenibile nell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 - articolo inserito dall'art. 1, comma 19, punto 2), della legge n. 228/2012, successivamente modificato dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif. nella l. n. 114/2014, dall'art. 66, comma 5, d.lgs n. 217/2017 e, infine, dall'art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. con modif. nella l. n. 120/2020.

«Pubblici elenchi» utilizzabili per le notificazioni telematiche

Nell'attualità, gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzabili per le notificazioni telematiche sonoi seguenti:

i) Elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-quater, comma 1, del CAD) nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del CAD - gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19 del d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012).

Si veda anche l'art. 2 del d.p.c.m. n. 194 del 2014, ove si detta che nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è contenuto, fra altri dati, il domicilio digitale, di cui all'art. 3-bis, del CAD.

ii) Registro degli indirizzi PEC delle PP.AA. -tenuto presso il Ministero della Giustizia -: introdotto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, nel testo risultante dalle modifiche indicate nell'ultimo periodo del precedente paragrafo).

Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, nel testo risultante dalle modifiche sopra indicate, fermo restando quanto previsto dal r.d. n. 1611/1033 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. e l. cit, la notificazione alle PP.AA. degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale «è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del CAD, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di PEC primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di PEC espressamente indicato nell'elenco di cui all'art. 6-ter del CAD per detti organi o articolazioni.

iii) Elenco degli indirizzi PEC delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, conv. con modif. nella l. n. 2/2009).

iv) Indice Nazionale Indirizzi INI-PEC (relativo ai professionisti ed alle imprese) - tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico -: art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005, introdotto dal d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/ 2012, nel testo risultante dalle modifiche più volte ricordate.

v) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (art. 7 d.m. n. 44 del 2011) - tenuto presso il Ministero della Giustizia -: elenco degli indirizzi PEC dei Professionisti (Avvocati etc.).

I «pubblici elenchi» sub ii) e sub v) sono consultabili esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli UNEP e dagli Avvocati. L'elenco sub iii) è accessibile solo alle PP.AA. [peraltro, gli indirizzi PEC ivi contenuti vanno ad alimentare, unitamente a quelli sub v), l'elenco sub iv)].

Tali elenchi sono validi anche per la giustizia amministrativa (art. 16-ter, comma 1-bis d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 e succ. modif.

Vizi della notifica

Le ipotesi di vizi della notifica sono molteplici. Nei successivi paragrafi verranno prese in esame quelle che si sono verificate con maggiore frequenza.

Utilizzo di indirizzo non censito nei «pubblici elenchi» o diverso da quello inserito nel ReGIndE

La sanzione processuale da applicare per le notifiche eseguite presso un indirizzo di PEC non incluso fra quelli censiti nei «pubblici elenchi» oppure non all'indirizzo di PEC che il difensore abbia indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza(che corrisponde al relativo «domicilio digitale») è stata e viene identificata con la nullità (sanabile) e non con l'inesistenza della notificazione.

Ciò è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua dell' «arresto» delle Sezioni Unite con cui è stato ristretto l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, ritenendo che essa possa essere affermata esclusivamente: «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione»; con la precisazione che il luogo della notifica non è compreso fra tali elementi essenziali (v. Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016 e, a seguire, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n. 26511/2022).

Le notifiche in questione sono, e saranno, pertanto, nulle, ma sanabili, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 11574/2018; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24948/2021; Cass. civ., sez. II, n.6025/2023 – tutte relative a notifica ad Avvocato non all'indirizzo inserito nel ReGIndE; v., peraltro, Cass. civ., sez. I, n. 2460/2021, secondo cui, invece, deve ritenersi irrilevante che la notifica sia stata eseguita presso un indirizzo di PEC estratto dal registro denominato Ini-PEC anziché da quello denominato ReGIndE).

Mere irregolarità

Secondo l'orientamento dominante, la semplice irritualità (ad es., la mancata indicazione dell'oggetto del messaggio) della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., n. 23620/2018; Cass. civ., sez. II, ord. n. 11466/2020; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20214/2021; v., per una fattispecie particolare, Cass. civ., sez. un., n. 15979/2022).

Impossibilità o difficoltà di lettura del messaggio di PEC

La notificazione a mezzo di PEC deve ritenersi scevra da vizi allorché si verifichi l'impossibilità o la difficoltà di lettura del messaggio di PEC e/o degli allegati allo stesso e ciò dipenda da un malfunzionamento del computer del destinatario oppure dal mancato adempimento dell'onere, da parte del destinatario, di dotarsi degli strumenti atti a consentire la decodificazione o la lettura degli atti che siano formati sin dall'inizio in forma di documento informatico (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22320/2017).

Qualora si tratti di malfunzionamento del computer del destinatario, grava su quest'ultimo l'onere di dare dimostrazione, ai fini della rimessione in termini o al fine di dedurre la nullità della notifica, delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. civ., sez. III, n. 25819/2017).

Casella PEC «satura»

i) È controverso se la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di PEC debba ritenersi perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena» oppure se, invece, a fronte di tale evenienza, il notificante sia tenuto ad attivarsi per il rinnovo della notificazione nei modi ordinari o, comunque, consentiti.

Per la prima tesi si veda Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3164/2020, secondo cui la notifica deve ritenersi perfezionata, essendo la casella «piena» (evento imputabile al destinatario) da considerare equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. E', invero, onere del difensore quello di assicurare, a tutela dei diritti dei propri assistiti ed a sua tutela, al fine di evitare il verificarsi di responsabilità deontologiche e/o professionali, la perfetta manutenzione e l'ottimale funzionamento di tutto ciò che è diventato ormai indispensabile per esercitare la professione forense.

Per la seconda tesi, che costituisce l'orientamento dominante, si vedano Cass. civ., sez. III, n. 40758/2021; Cass. civ., sez. III, ord. n. 26810/2022; Cass. civ., sez. V, n.2193/2023.

Secondo tali pronunce, deve escludersi che la notifica possa ritenersi perfezionata con l'invio telematico non andato a buon fine per saturazione della casella di PEC del destinatario e deve ritenersi gravare sul notificante l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio .

ii) Nel d.lgs. n. 149 del 2022 sono rinvenibili soluzioni ai «dilemmi» che si ponevano e si pongono ognora al notificante sul quomodo condursi nelle ipotesi sopra descritte ed in quelle similari. All'uopo si potrà fruire – con riguardo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 - sia dei disposti del novello art. 3-ter, commi 2 e 3, della l. n. 54 del 1993, sia di quelli, correlati, del sesto e del settimo comma (introdotti dall'art. 3, comma 11, d.lgs. citato) dell'art. 137 c.p.c.

Laddove la notifica non sia possibile o non abbia avuto esito positivo, occorre distinguere fra l'ipotesi in cui ciò sia dovuto a causa imputabile al destinatario oppure a causa non imputabile allo stesso.

Con riguardo alla prima ipotesi (essenzialmente con riferimento ai casi in cui la casella di destinazione sia constatata «satura»), si prospettano varie soluzioni:

a) La notificazione «diretta» da parte dell'Avvocato (artt. 3-bis e 3-ter legge n. 53/1994 – il primo modificato ed il secondo introdotto dall'art. 20 d.lgs. n. 149/2022) deve essere eseguita, qualora il destinatario sia un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) – norma, peraltro, non ancora applicabile giacché per la realizzazione dell'area web necessita l'adozione di apposito regolamento da parte del Ministero dello sviluppo economico, ancor oggi non venuto in essere - oppure con le modalità ordinarie qualora il destinatario sia un soggetto diverso da quelli sopra indicati.

b) La notificazione può essere eseguita presso la Cancelleria (ad es., nei casi previsti dall'art. 82 r.d. n. 37/1934 - Avvocati esercenti extra districtum), ma esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile, per cause imputabili al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del CAD nonché dal ReGIndE (v. il disposto dell'art. 16-sexies, comma 1, d.l. n. 179/2012 conv. con modif. nella l. n. 221/2012, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/202.

c) A parere di chi scrive, la notificazione può essere eseguita nei modi ordinari (tale soluzione appare, al momento, la sola praticabile di fatto per tutti i casi diversi da quelli indicati sub b). D'altronde, la «lettera» dell'art. 137, comma 7 (norma modificata dal d.lgs. n. 149/2022) parrebbe consentire tale soluzione ove la frase « … salvo che l'Avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario» possa (e non sembra che alcunché si opponga a tale pensiero) interpretarsi siccome non contenente un'endiade ma due ipotesi differenti, vale a dire quella della impossibilità senza distinzioni e quella, specifica, del mancato esito positivo.

Con riguardo alla seconda ipotesi, si dovrà provvedere alla notifica secondo le modalità ordinarie previste dal codice di rito (art. 137, comma 7, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022) sia nel caso in cui la notifica «diretta» da parte degli Avvocati o la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario si siano rivelate impossibili o non abbiano avuto esito positivo e, poiché il procedimento notificatorio potrebbe richiedere tempo per la sua ultimazione, onde evitare decadenze, è necessario riattivarlo con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. rigorosa (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 14594/2016; Cass. civ., sez. V, ord. n. 20700/2018; Cass. civ., sez. V, ord. n. 29851/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 17577/2020).

Notificazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato

Deve ritenersi affetta da nullità (peraltro sanabile per raggiungimento dello scopo) la notificazione in luogo telematico deputato alla corrispondenza istituzionale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e, quindi, a un indirizzo diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico (Cass. civ., sez. II, n. 11154/2018; Cass. civ, sez. I, n. 287/2019).

Notifiche endoprocessuali

Tutto quanto sin qui detto, deve ritenersi valevole per quanto inerente alle notificazioni degli atti introduttivi di lite.

Per quanto inerente alle notifiche endoprocessuali, le stesse dovranno essere eseguite nei confronti del procuratore costituito. Nei casi di parti contumaci, vengono in considerazione soltanto le notifiche di cui all'art. 292 c.p.c., da eseguire «personalmente», ai sensi dei commi 1 e 4 di tale disposizione, con il mezzo telematico ove il contumace possegga un indirizzo di posta elettronica certificata o con i mezzi ordinari in caso contrario.

Notificazioni e comunicazioni per via telematica dagli uffici giudiziari

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 e succ. modif., nei procedimenti civili (e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale), le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria devono effettuarsi effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni … ».

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della stessa fonte normativa, le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non abbiano provveduto ad istituire o comunicare tale indirizzo, devono eseguite esclusivamente «mediante deposito in cancelleria» e le stesse modalità devono adottarsi nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (v., in proposito, Cass. civ., sez. I, ord. n. 25426/2021).

Qualora, invece, non sia possibile procedere tramite PEC per causa non imputabile al destinatario, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 136, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.149/2022; id est: la comunicazione va rimessa, in tal caso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Rilevanza delle comunicazioni/notificazioni di Cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione

A) In alcuni casi,le notificazioni e lecomunicazioni di Cancelleria assumono rilievo ai fini del decorso del termine breve di impugnazione:

i) La notificazione ex officio (che può essere eseguita sia mediante ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c., sia mediante notificazione a mezzo posta elettronica ex art. 149-bis c.p.c.) delle sentenze relative allo stato di adottabilità pronunciate dal Tribunale per i minorenni e, in sede di gravame, dalla Corte d'appello - sez. minorenni determina il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione, rispettivamente, dell'appello e del ricorso per cassazione (v. Cass. civ., sez. I, ord. n. 10106/2018; Cass. civ., sez. I, n. 16857/2018; Cass. Civ., sez. I, ord. n. 30000/2020).

ii) Il termine di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, decorre per la parte ricorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del medesimo decreto a cura della Cancelleria (v. Cass. civ., sez. II, n. 10878/2018).

iii) La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, legge fall., dal Cancelliere mediante PEC, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 e succ. modif., è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. nella l. n. 114/2014 (v. Cass. civ., sez. I, ord. n. 23575/2017; Cass. civ., sez. I, n. 27685/2018; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23443/2019).

B) Con riguardoai procedimenti instaurati anteriormente al 1° marzo 2023, cui sono applicabili le disposizioni vigenti anteriormente all'operatività dei disposti del d.lgs. n. 149/2022, le notificazioni e lecomunicazioni di Cancelleria assumono rilievo ai fini del decorso del termine breve di impugnazione nei casi seguenti:

i) La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter, comma 5, c.p.c. (disposizione abrogata dal d.lgs. n. 149/2022) produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione (ad opera della Cancelleria) o notificazione (ad istanza di parte).

ii) Lacomunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. (norma abrogata dal d.lgs. n. 149/2022).

iii) Nel rito di cui alla legge n. 92/2012 viene attribuito rilievo processuale alla comunicazione del provvedimento ad opera della Cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame (art. 1, comma 51, l. cit. – comma abrogato dal d.lgs. n. 149/2022).

Sommario