Esenzione Irpef per tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle «vittime del dovere»

24 Aprile 2023

In assenza di specificazioni legislative, deve ritenersi che l'esenzione fiscale si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto beneficiario, poiché il tenore letterale della norma collega il beneficio solo allo status di «vittima del dovere». Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 650 del 16 febbraio 2023.

Il caso. Un contribuente, ex comandante della polizia locale di un comune lombardo, impugnava il diniego di rimborso Irpef emesso dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'istanza da egli presentata al fine di vedersi riconosciuta sulla pensione erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'esenzione fiscale prevista per le “vittime del dovere”.

L'Amministrazione finanziaria motivava il diniego con il recepimento integrale di quanto chiarito dall'INPS nei messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 secondo cui «l'esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato».

Pertanto, atteso che il contribuente non risultava titolare di trattamenti pensionistici privilegiati correlati all'evento, come chiarito dall'INPS, la esenzione de qua non sarebbe a lui spettata. A motivo del ricorso, il contribuente aveva richiamato sia il decreto del Ministero dell'Interno che gli ha riconosciuto lo status di “vittima del dovere", sia la norma di cui all'art. 1, comma 211, legge 231/2016 che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 in materia di esenzione dall'imposta sui redditi già riconosciuti alle vittime del terrorismo. Quale tertium comparationis, il ricorrente aveva altresì ricordato il precedente relativo alle vittime del terrorismo e, in particolare, la Risoluzione n. 453 del 1° dicembre 2008 con cui la stessa Agenzia aveva chiarito come tutti i trattamenti pensionistici destinati alle vittime (qualunque esso sia, ed anche in presenza di più trattamenti pensionistici) andavano esentati dalla imposizione.

L'accoglimento delle ragioni del contribuente. Giudici, di primo e secondo grado, concordi nel ritenere pienamente legittimo il diritto del contribuente al rimborso dell'Irpef in virtù dell'applicabilità del suddetto regime di favore.

È stato, preliminarmente, richiamato il dettato della norma di esenzione secondo cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (01.01.2017), «ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti…si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi»; più specificamente, l'art. 3, comma 2, della citata legge 3 agosto 2004 n. 206 dispone che «la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».

Secondo gli interpreti, la tesi dell'INPS, fatta propria dalla Agenzia delle Entrate, non trova alcun fondamento normativo e perciò, in assenza di specificazioni legislative, deve ritenersi che la suddetta esenzione fiscale si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto beneficiario, poiché il tenore letterale della norma collega il beneficio solo allo status di vittima del dovere.

Peraltro, aggiungono i giudici, l'art. 3 comma 2 della l. n. 206/2004 (istitutiva dell'esenzione fiscale sui trattamenti pensionistici di pertinenza delle vittime del terrorismo, familiari e superstiti) era già stato oggetto di un'interpretazione della stessa portata svincolando il beneficio dal collegamento ai trattamenti pensionistici derivati dal riconoscimento dell'aumento figurativo dei contributi (in tal senso, sia la Risoluzione 453/E/2008 richiamata dal contribuente che la circolare INPS n. 98/2008).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.