Tassazione dei "permessi per allattamento"
24 Aprile 2023
Com'è noto le lavoratrici dipendenti madri possono – a determinate condizioni – beneficiare di specifici riposi giornalieri, conosciuti anche come “permessi per allattamento”. Questi riposi possono essere richiesti entro l'anno di vita del bambino, ed è necessario che la madre presenti una domanda al proprio datore di lavoro prima dell'inizio riposo stesso. La domanda può essere fatta in formato cartaceo e consegnata a mano al datore di lavoro. L'ammontare dei permessi varia a seconda del numero di ore lavorate. Nel caso di orario pari o superiore a 6 ore al giorno, la madre avrà diritto a 2 ore di permesso giornaliere. In caso, invece, di orario di lavoro inferiore a 6 ore al giorno, le ore di permesso per allattamento si riducono ad un'ora al giorno. Tralasciando di approfondire tutti gli aspetti propri di questo genere di permessi e i requisiti necessari per poterne beneficiare, affrontiamo direttamente il tema oggetto del quesito.
Il primo quesito riguarda l'esistenza (o meno) di una retribuzione relativamente alle ore di assenza dovute ad un riposo giornaliero. La risposta è affermativa. La legge, infatti, riconosce alla lavoratrice madre in permesso di allattamento l'erogazione di un'indennità totalmente a carico dell'INPS pari alla retribuzione percepita nel periodo, divisa per un particolare divisore orario previsto dal CCNL. La seconda domanda, invece, concerne l'imponibilità fiscale dell'indennità ricevuta a fronte dei permessi per allattamento. Anche in questo secondo caso la risposta è affermativa. Ai fini fiscali, infatti, le indennità percepite in relazione ai permessi di allattamento rientrano a pieno titolo fra i redditi di lavoro dipendente e, come tali, sono soggette a tassazione. |