La pubblica udienza e la facoltà “cartolare”
26 Aprile 2023
Il nuovo art. 127-ter c.p.c., introdotto dalla recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), introduce la facoltà, per il giudicante, di sostituire lo svolgimento dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte.
Senza soffermarci sulla disciplina dettata dalla nuova norma, abbastanza articolata, basti qui ricordare che si tratta di una facoltà del giudicante (eccetto l'ipotesi di richiesta congiunta delle parti) nel caso in cui l'udienza non contempli la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti o da ausiliari, con facoltà delle parti di opporsi, come prevede il secondo comma dell'articolo in questione.
Si tratta di norma di carattere generale data la sua collocazione e per questo motivo è sorto l'interrogativo sulla sua applicabilità alla generalità di procedimenti ed alle varie tipologie di udienza.
A questo proposito, occorre coordinare questa nuova norma con altre disposizioni del codice di rito per valutarne l'ambito di applicazione.
Con riferimento al quesito posto bisogna osservare che innanzi alla Corte di cassazione si svolge pubblica udienza ove la questione di diritto sia di particolare importanza o nei casi previsti dall'art. 391-quater c.p.c. (si tratta dei casi di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) come prevede il novellato art. 375 c.p.c.
In tali ipotesi il novellato art. 379 c.p.c. così prevede: «Art. 379. (Discussione) L'udienza di svolge sempre in presenza. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. Non sono ammesse repliche».
Dalla lettura della norma sembrerebbe che innanzi alla Suprema Corte, nel caso di udienza pubblica, l'unica modalità ammissibile sia quella in presenza e, pertanto, non si applichi il disposto dell'art. 127-ter c.p.c. che prevede per il giudice la facoltà di sostituivi note scritte.
Questa osservazione, però, non sembra sufficiente se solo si riflette sul fatto che l'udienza svolta in presenza è l'ipotesi fisiologica e normale di svolgimento dell'udienza e la sua sostituzione con il deposito di note scritte è, appunto, una eventualità su iniziativa del giudice o su richiesta delle parti.
Se è così anche l'inciso dell'art. 379 c.p.c. secondo il quale «l'udienza si svolge sempre in presenza» non fa che confermare la regola generale.
Tuttavia altre considerazioni fanno propendere per l'inapplicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. in questo caso.
Ed è proprio lo svolgimento della pubblica udienza che non permette lo scambio cartolare ove si consideri che, come prevede la norma, i difensori e le parti svolgono le proprie difese dopo l'esposizione del relatore e l'esposizione del pubblico Ministero, la qual cosa non potrebbe certo avvenire ove le modalità di svolgimento dell'udienza fossero di natura cartolare.
Per tale ragione, soprattutto, si può ritenere che nel caso posto dal quesito la previsione dell'art. 127-ter c.p.c. non possa trovare qui applicazione. |