Modifiche alle regole tecniche del PTT: via la firma digitale sugli allegati al ricorso ed ammesso il formato EML

Aurelio Parente
26 Aprile 2023

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, in corso di pubblicazione in GU, ha apportato modificazioni al DM 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche del PTT previste dall'art. 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163. Le implementazioni alle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti con effetto più di impatto riguardano l'eliminazione dell'obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito e la possibilità di depositare le ricevute della PEC direttamente nel formato EML. Oltre a ciò, il decreto inserisce ulteriori blocchi al caricamento dei file se non conformi ai criteri stabiliti, la ammissibilità del deposito di un documento con firme digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida, la conferma della validità della firma PADES.

A distanza di quasi un anno e mezzo dalla espressione dei pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Garante per la protezione dei dati personali, il neoDirettore del Dipartimento delle Finanze ha emanato il decreto che introduce le attese innovazioni nel PTT attese dalle parti processuali ed utili a semplificare le operazioni di caricamento e deposito degli atti processuali.

In primis, da molte parti si erano sollevate le richieste di eliminare la firma digitale obbligatoria su tutti, a volte molto numerosi, allegati al ricorso principale e quella di poter produrre le ricevute della PEC nel loro formato originale EML, tale da non poterne essere contestata la validità ed integrità ove trasformate in PDF.

Il decreto del 21 aprile 2023, ancora in corso di pubblicazione mentre scriviamo, sopperisce finalmente a tali esigenze e dalla sua entrata in vigore tutti gli allegati al ricorso potranno essere prodotti senza la firma digitale e le ricevute di posta elettronica, certificata o meno, depositate nel formato originale EML, purché ovviamente rispettate tutte le altre prescrizioni previste per la validità dei file digitali, quali quelli sul formato dei file utilizzati e sulla assenza di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali.

Il decreto coglie l'occasione per ribadire, più che introdurre, la possibilità di firmare digitalmente i documenti PDF anche con la firma PADES, precisando che in caso di firme plurime sugli atti è sufficiente la validità di una sola di esse per consentirne il deposito; specifica, inoltre, che, come già in effetti avveniva, che i file difformi dalle regole ammesse non vengono accettati dal sistema già in fase di caricamento nella Nota di deposito.

Vengono infine recepite le regole in materia di trattamento dei dati personali utili ad adeguarle alla normativa europea.