Periodo di prova e specificità dei compiti assegnati: il richiamo al CCNL deve consentire l’individuazione delle mansioni

27 Aprile 2023

Nel patto di prova i compiti assegnati al lavoratore devono essere indicati in modo specifico sicché il mero richiamo alla categoria di cui al CCNL applicato non può ritenersi sufficiente ove la stessa accorpi una pluralità di profili.

Può essere dichiarata l'invalidità del patto di prova per asserita mancata indicazione delle mansioni oggetto di prova se è indicato il ruolo che il lavoratore avrebbe dovuto espletare richiamando la categoria indicata nel CCNL applicato?

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relationem richiamando il CCNL applicato, purché tale rinvio sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

Ciò comporta che, qualora la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, in quanto il richiamo risulterebbe diversamente generico e non sufficiente a desumere le mansioni oggetto del patto, impedendo anche un effettivo controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova. Quanto sopra, d'altronde, è coerente con l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per cui la mera indicazione della figura professionale non potrebbe ritenersi sufficiente in mancanza di una specificazione dei compiti assegnati al lavoratore.

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