Il mancato riposo settimanale è “compensabile” con riduzione oraria?

27 Aprile 2023

Non può dirsi “compensato” il mancato godimento del riposo settimanale dalla riduzione dell'orario lavorativo settimanale.

Il datore deve collocare d'ufficio a riposo il dipendente che abbia reso attività lavorativa nell'ambito della reperibilità cd. attiva o può operare il principio della cd. compensatio lucri cum damno qualora sia stata prevista la riduzione dell'orario lavorativo nell'arco di più giorni durante la settimana?

In regime di cd. reperibilità attiva, in caso di chiamata effettiva del dipendente - e a prescindere da una sua richiesta - deve essere riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo. Pertanto, qualora il lavoratore in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, il datore, oltre a corrispondere la maggiorazione retributiva e l'eventuale riposo compensativo previsti dal CCNL applicato, dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale (art. 9 D.lgs. n. 66/2003).

Nel caso di specie, in cui al dipendente è stata riconosciuta una riduzione dell'orario lavorativo settimanale, non è configurabile un complessivo vantaggio o un'indifferenza degli effetti, in quanto il pregiudizio è da individuare nella perdita del riposo settimanale, costituente diritto autonomo e indisponibile a tutela della salute psico-fisica del lavoratore. Tale riposo, pertanto, non potrebbe ritenersi sostituibile da una riduzione settimanale dell'orario lavorativo, dovendosi escludere l'operatività del principio della compensatio lucri cum damno.

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