Non si trasferisce agli eredi il diritto alla detrazione delle rate residue delle spese sanitarie non fruite dal de cuius

27 Aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 192 del 06 febbraio 2023, ha chiarito che, in caso di morte del contribuente, le rate residue delle spese sanitarie non ancora detratte dal de cuius non possono essere portate in detrazione dagli eredi, potendo esclusivamente essere portate in detrazione, in un'unica soluzione, nella dichiarazione dei redditi dagli stessi presentata per conto del de cuius medesimo.
Premessa

In assenza di una esplicita previsione legislativa, infatti, non si può estendere alle spese in argomento la disciplina prevista dall'articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Casistica

Nel caso specifico, con l'interpello in rassegna, l'istante rappresentava che il marito deceduto aveva sostenuto nel 2020 delle spese mediche scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Persone Fisiche 2021 e, pertanto, chiedeva all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius in analogia a quanto previsto per le spese per ristrutturazione edilizia per le quali le istruzioni prevedono che nell'anno del decesso vadano trasferite agli eredi.

Quadro giuridico e interpretativo

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Al riguardo, come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico''.

La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato art. 15 del TUIR, per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riferimento a tali ultime spese, sotto il profilo interpretativo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, aveva già avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

Alla luce di tale quadro giuridico e interpretativo, l'Agenzia con la risposta ad interpello in commento, ha dunque ritenuto che, analogamente alle spese di cui sopra, anche nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.

Ciò in quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata « ..... in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene», ma, secondo la medesima risposta ad interpello, detta disposizione non può essere estesa ad altre spese, in assenza di una esplicita disposizione di legge.

Osservazioni

Nel caso di specie, le spese sanitarie sono riferibili in via esclusiva al soggetto che le ha sostenute, ovvero al de cuius. Ciò giustifica la limitazione allo stesso del diritto alla detrazione essendoci una perfetta coincidenza ed una univoca corrispondenza tra colui che ha finanziariamente sostenuto la spesa ed il destinatario dei relativi benefici (cure mediche). Diversamente, nel caso di spese per il recupero del patrimonio edilizio, le stesse esplicano i loro benefici a vantaggio, non solo del de cuius, ma anche del restante nucleo familiare convivente che gode dell'immobile, ragion per cui ciò giustifica la possibilità, in caso di decesso, che le quote residue siano portate in detrazione dagli eredi, a condizione, però, che gli stessi conservino la detenzione materiale diretta del bene e che quindi, continuino a beneficiare delle spese per le quali ne viene ammessa la detrazione.

Il perdurare dei benefici nei confronti degli eredi, dunque, giustifica la possibilità, per gli stessi, di detrarre le quote residue delle spese, sia pure sostenute dal de cuius. La ratio sottesa a detta disposizione legislativa, invece, non trova fondamento nel caso di spese sanitarie sostenute dal de cuius a proprio esclusivo vantaggio atteso che, con il suo decesso, cessano gli effetti delle stesse non potendosi quindi sostenere che gli eredi abbiano tratto in passato o possano trarne, successivamente al decesso del de cuius, ulteriori benefici.

In merito si evidenzia, per completezza, che, nel diverso caso di spese mediche sostenute dagli eredi dopo il decesso del familiare a carico, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 122 del 01 giugno 1999 aveva già avuto modo di chiarire che le stesse possono essere portate in detrazioni pro quota dagli eredi che le hanno sostenute. Ciò in quanto, secondo la medesima Agenzia delle Entrate, sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius.

Pertanto, dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta.

Al riguardo, si deve tenere infatti conto che, se il contribuente non fosse deceduto, avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Per tali motivi, secondo il documento di prassi amministrativa, nel caso di specie, sussiste il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero degli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

In merito l'Agenzia delle Entrate con la successiva circolare n. 55, del 14 giugno 2021 ha inoltre precisato che tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Ne consegue che nel caso di spese sanitarie sostenute dagli eredi dopo il decesso del familiare, essi potranno portarle in detrazione anche ove il familiare non era fiscalmente a carico a differenza delle spese sostenute in vita ove la detrazione è invece ammessa solo per i familiari fiscalmente a carico.

Si tratta dunque, nella sostanza, dello stesso regime fiscale previsto per le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico ed affetti da patologie esenti, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

In effetti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del d.P.R. n. 917/86, sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario. Questo anche se non fiscalmente a carico.

Tale beneficio, spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 12.000,00, e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto affetto da malattia. Ancora più ampio è, infine, il diritto alla detrazione per le spese funebri, per le quali il diritto alla detrazione spetta indipendentemente dalla relazione esistente tra colui che le ha sostenute ed il soggetto deceduto. In effetti, in caso di spese funebri, per le stesse ne è ammessa la detrazione a favore di colui che le ha sostenute anche nell'ipotesi in cui le stesse non si riferiscano ad un familiare.

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