Breve introduzione alla trasparenza bancaria

27 Aprile 2023

L'evoluzione dei contratti bancari – ossia di quei contratti posti in essere da un intermediario creditizio nell'esercizio della sua attività d'impresa – è significativamente legata allo sviluppo della normativa in tema di tutela del contraente debole e di salvaguardia della concorrenza. La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l'autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi.
La disciplina dei contratti bancari

L'evoluzione dei contratti bancari – ossia sostanzialmente di quei contratti posti in essere da una banca nell'esercizio della sua attività d'impresa – è significativamente ancorata allo sviluppo della disciplina in tema di tutela del contraente debole e di salvaguardia della concorrenza (in altri termini, ad una più generale evoluzione della realtà socio-economica).

Il codice civile dedica gli articoli da 1834 a 1860 ad alcuni contratti abitualmente utilizzati dalle banche (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). La sintetica previsione normativa, programmaticamente rubricata in un apposito capo del codice civile, “Dei contratti bancari”, è incompleta, non prevedendo il mutuo, assai diffuso nella prassi bancaria, cui sono dedicati gli artt. 1813-1822 c.c.

Le predette disposizioni codicistiche – che delineano una disciplina essenziale dei contratti bancari – nulla stabiliscono in tema di obblighi di trasparenza delle banche (chiarezza e correttezza delle informazioni) o forme di tutela della clientela bancaria. La sostanziale lacuna normativa è stata a lungo colmata dalle banche (almeno fino agli inizi degli anni '90 del secolo scorso) facendo ricorso alle cosiddette Norme bancarie uniformi (NUB), elaborate dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e finalizzate a disciplinare – a vantaggio della banca – gli aspetti salienti della contrattualistica bancaria, di fatto imponendo alla clientela condizioni operative e clausole contrattuali pressoché comuni all'intero sistema bancario.

Le Norme bancarie uniformi, in definitiva, hanno finito con il modificare e/o sostituire le previsioni codicistiche, anche in ragione della indubbia esigenza di standardizzazione degli schemi contrattuali, considerato il carattere di massa delle operazioni bancarie.

Perdurando tale stato di cose, a mitigare il palese squilibrio contrattuale nei rapporti banca-cliente e a ridimensionare il valore vincolante delle Norme bancarie uniformi hanno contribuito, nel corso degli anni, a) gli interventi della Banca d'Italia, nella pregressa veste di autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario, che ha qualificato l'imposizione da parte dell'Associazione Bancaria Italiana delle Norme bancarie uniformi un'intesa lesiva della concorrenza, imponendo l'eliminazione di alcune clausole contrattuali; b) la disciplina sulle clausole vessatorie dettata per i contratti conclusi dalla banca con il cliente “consumatore”; c) la normativa antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura); d) l'elaborazione giurisprudenziale: vedi, ad es., le decisioni della Cassazione nn. 2347, 3096 e 12507 del 1999 che hanno condannato l'anatocismo, ossia il computo degli interessi sugli interessi scaduti praticato dalle banche, ma anche la sentenza del 21 gennaio 2000 del Tribunale di Roma (sostanzialmente confermata in Cassazione), che ha censurato numerose clausole contrattuali suggerite dall'Associazione Bancaria Italiana; e) il Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993, di seguito TUB), soprattutto relativamente alla parte in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela.

I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria

Tanto succintamente premesso, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l'autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi.

I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria sono:

a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto;

b) correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti;

c) comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi.

Le norme recate dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I, del TUB (artt. 115-120 quater) in tema di trasparenza bancaria costituiscono, di fatto, una modalità di erogazione del credito bancario, finalizzata a rimuovere/attenuare l'asimmetria informativa e contrattuale che caratterizza i rapporti banca-cliente (nonché ad accrescere la concorrenzialità del mercato): «fra i contraenti la banca è indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per la collocazione istituzionale» (così i lavori preparatori della prima legge, n. 154/1992, sulla “trasparenza bancaria”).

Oltre alle predette disposizioni di Trasparenza bancaria di carattere generale, il TUB prevede anche previsioni particolari in materia di credito al consumo, servizi di pagamento, credito immobiliare ai consumatori e conti di pagamento. Tale frammentazione (e talora sovrapposizione) normativa pone significativi problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni.

È stato osservato (Falabella) che la ‘trasparenza' costituisce, nell'ambito bancario e finanziario, una sorta di clausola generale, equiparabile a quello che rappresentano, in ambito privatistico, la correttezza e la buona fede: suscettibile, come queste ultime, di dar vita, in caso di violazione, a una responsabilità del soggetto che è tenuto a prestarvi osservanza.

Quelle in discorso sono regole - derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127, comma 1, TUB) - volte a garantire una informazione corretta, chiara ed esauriente, che favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti dalla banca, al fine di scongiurare il rischio che il cliente possa essere “sorpreso” ex post dalle condizioni economiche e giuridiche applicate al finanziamento.

A tale riguardo, sono previsti dalla Banca d'Italia (Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) standard minimi e generali di redazione dei documenti predisposti per la clientela, che devono avere caratteristiche tali da garantire «la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli».

In definitiva, la tutela che la disciplina di trasparenza bancaria accorda al contraente ‘debole' è duplice: a) obblighi informativi e b) controlli di contenuto dei contratti di finanziamento (finalizzati a riequilibrare le asimmetrie informative e contrattuali che caratterizzano il rapporto banca/cliente).

La trasparenza delle condizioni contrattuali

Le disposizioni sulla trasparenza bancaria - applicabili alle banche e agli intermediari finanziari che svolgono la propria attività in Italia - riguardano tutte le operazioni e i servizi di natura bancaria e finanziaria.

La disciplina di trasparenza non si applica ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali ad esempio obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine (non sono considerati prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari). Le regole di trasparenza per i servizi, gli strumenti e i prodotti finanziari che hanno finalità di investimento sono infatti contenute nel Testo unico della finanza (D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF); la disciplina d'attuazione è emanata dalla Consob.

Le regole di trasparenza bancaria “accompagnano” il cliente in ogni momento del rapporto banca-cliente:

a) nella fase precontrattuale gravano sugli intermediari degli obblighi di informazione chiara e comprensibile sulle condizioni economiche dei servizi offerti, attuati mediante i seguenti documenti: Principali diritti del cliente (tale documento è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa e deve essere esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti); Fogli informativi (il foglio informativo, redatto secondo schemi standard definiti da Bankitalia, contiene informazioni sull'intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio offerto e, soprattutto, tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell'offerta - tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie - e al costo complessivo del prodotto o servizio); consegna di una copia del contratto ante stipula; Documento di sintesi (il documento di sintesi delle principali condizioni normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata, cioè riferita al singolo contraente, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.); comunicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo;

b) in fase di stipula del contratto di finanziamento (forma e contenuto dei contratti: art. 117 TUB);

c) nella fase post-contrattuale, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto banca-cliente anche durante la sua esecuzione (variazioni contrattuali: art. 118 TUB; comunicazioni periodiche alla clientela e richiesta di documentazione su singole operazioni: 119 TUB).

È stato correttamente evidenziato che gli artt. 116 (Pubblicità), 117 (Contratti), 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) e 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del Testo unico bancario garantiscono l'effettività del principio di trasparenza dell'attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca nonché a consentire la piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, sia in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione (Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022).

È stato anche rilevato (Di Brina e Picardi) che il rispetto delle previsioni in materia di trasparenza, con specifico riguardo alla fase precontrattuale, apporta benefici non solo al singolo cliente ma soprattutto al sistema bancario e finanziario nel suo complesso.

L'art. 144 TUB prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione di molte disposizioni ricomprese nel titolo VI (trasparenza bancaria) del testo unico bancario. Si veda, a titolo di esempio, quanto stabilito dall'art. 144, comma 1, lettera d), TUB, l'« ;inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40 bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8 ;» può comportare, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, l'applicazione della « ;sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato ;» (comma 1).

. Specifiche disposizioni di trasparenza bancaria: cenni

Specifiche disposizioni di “trasparenza” sono previste per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale: sintetizzando, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un “foglio comparativo” contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti; tale documento elenca tutti i prodotti della specie offerti dall'intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni, e indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano la clientela nella comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il foglio comparativo riporta inoltre, per ciascuno dei mutui in questione, almeno il tasso di interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, il TAEG, l'esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

La direttiva UE/2014/17 sul credito immobiliare ai consumatori (Mortgage Credit Directive, MCD), è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 72/2016; la Banca d'Italia ha coerentemente modificato le disposizioni in materia di trasparenza, introducendo regole specifiche su pubblicità, informazioni personalizzate e assistenza precontrattuale al consumatore. In particolare, dopo avere acquisito dal consumatore le informazioni sulle sue esigenze e sulla sua situazione finanziaria, l'intermediario è tenuto a fornirgli gratuitamente il prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), contenente le informazioni personalizzate necessarie per consentire un confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata e consapevole.

Prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. In questa fase il consumatore ha anche diritto a ottenere gratuitamente informazioni sulla documentazione precontrattuale fornita, sul prodotto offerto e sugli effetti del contratto in termini di obblighi economici e conseguenze in caso di inadempimento. I sette giorni decorrono da quando si riceve l'offerta di finanziamento da parte dell'intermediario; durante questo periodo l'offerta è vincolante per il finanziatore e può essere accettata dal consumatore in qualsiasi momento.

Per quanto, invece, riguarda i conti di pagamento dei consumatori, alla documentazione già prevista si deve aggiungere in fase precontrattuale il Fee Information Document (c.d. FID) e in sede di rendicontazione periodica il Statement of fees (c.d. SOF); tali documenti devono riportare un Indicatore dei costi complessivi (c.d. ICC).

Trasparenza bancaria e nullità “di protezione”

Le nullità previste dal Titolo VI TUB (Trasparenza bancaria), qualificate “di protezione”, operano «soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice» (art. 127, comma 2, TUB): in sostanza, la nullità di una clausola contrattuale o dell'intero contratto bancario può essere fatta valere solo dal cliente (che dovrà soppesare le conseguenze di una azione che determini la nullità integrale del contratto: obblighi di restituzione dell'importo finanziato) o dal giudice, se di interesse per il cliente, ma non dalla banca, al fine di evitare che questa possa avvantaggiarsi di nullità da lei determinate (essendo di regola il soggetto che predispone i contratti); l'intervento del giudice è previsto anche a tutela della clientela bancaria, che potrebbe ignorare i suoi diritti (essendo le operazioni e i servizi bancari materia “tecnica”) o avere difficoltà ad esercitarli.

Le nullità di protezione, come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, fondano l'inderogabilità del loro statuto, contrassegnato dall'operatività a "vantaggio" del cliente, sull'art. 2 Cost., sull'art. 3 Cost. (essendo finalizzate a rimuovere il primo grado dell'asimmetria informativa) e sull'art. 41 Cost. cui si aggiunge, per l'intermediazione finanziaria, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.). La nullità di protezione dà dunque concreta attuazione al principio (solidaristico e costituzionalmente fondato) di buona fede e correttezza contrattuale. La configurazione normativa e l'elaborazione giurisprudenziale relativa alle nullità di protezione ne hanno evidenziato la vocazione funzionale, ancorché non esclusiva, alla correzione parziale del contratto, limitatamente alle parti che pregiudicano la parte contraente che in via esclusiva le può fare valere (v. anche Cass., Sez. Un., n. 28314/2019).

In conclusione

La disciplina di trasparenza bancaria configura una modalità di erogazione del credito. Gli obiettivi perseguiti sono riassumibili nei seguenti termini: a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela; b) correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; c) comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi.

Le nullità previste dal Titolo VI TUB (trasparenza bancaria), qualificate “di protezione”, operano «soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice» (art. 127, comma 2, TUB).

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