Decreto PNRR3 convertito in leggeFonte: L. 21 aprile 2023 n. 41
27 Aprile 2023
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative».
La legge interviene in materia processuale civile, apportando modifiche a diverse disposizioni introdotte dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, segnatamente all'art. 35 recante «Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali» e all'art. 36, rubricato «Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione».
Digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. La legge n. 41/2023 interviene sull'art. 35 del d.l. n. 13/2023, apportando modifiche ai commi 1 e 2 della citata disposizione. Di seguito il testo come modificato in sede di conversione: «1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attestala conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». 2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti. La legge di conversione del d.l. n. 13/2023 modifica l'art. 35, commi 3 e 4, del d.l. n. 13/2023, che interviene sull'art. 196-quater disp. att. c.p.c. Il testo dell'art. 35, commi 3 e 4, come modificato in sede di conversione, risulta il seguente: «3. «All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportatele seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.». 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data».
Deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. La legge n. 41/2023 apporta modifiche anche all'art. 36 del d.l. n. 13/2023, in particolare al comma 1. Si riporta il testo dell'articolo citato come modificato: «1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente contali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. 2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso. 3. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti egli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1».
Mediazione. La legge n. 41/2023 non apporta alcuna modifica all'art. 37 del d.l. n. 13/2023, rubricato «Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149», il quale prevedeva che all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui». Rimane quindi fermo il differimento al 30 giugno 2023 dell'abrogazione della disciplina attualmente vigente della mediazione in materia di liti condominiali. |