Adesione post-omologa (con cram-down fiscale) alla rottamazione “quater”

Matteo Lorenzo Manfredi
27 Aprile 2023

Ci si domanda se in caso di omologazione di un concordato minore ex art. 74 CCII, con cram down del tribunale sulla falcidia dei crediti tributari e contributivi ex art. 80, comma 3 bis, CCII, sia possibile post omologa aderire, alla procedura di rottamazione quater.

In caso di omologazione di un concordato minore ex art. 74 CCII, con cram down del Tribunale sulla falcidia dei crediti tributari e contributivi ex art. 80, comma 3 bis, CCII, è possibile aderire, post omologa, alla procedura di rottamazione quater?

In caso di omologazione di un concordato minore con proposta di falcidia dei crediti fiscali e contributivi e voto sostitutivo del Tribunale mediante cram down tra le parti si instaura un vincolo in forza del quale il debitore è tenuto al pagamento ai creditori degli importi dovuti in forza dell'accordo omologato e alle rispettive scadenze.

Con una disposizione che in parte ricalca la precedente disciplina normativa l'art. 81 CCII detta le disposizioni in materia di esecuzione del concordato minoreprevedendo, al comma 2, che “il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme” e, al comma 5, che “quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento”. La disposizione in esame contempla quindi la possibile modifica del piano, tant'è vero che il successivo art. 82 CCII prevede che il giudice provveda alla revoca dell'omologazione in caso di “mancata esecuzione integrale del piano (…) o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo”.

Come parimenti noto, il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), all'articolo 1, commi da 231 a 252, ha previsto la possibilità di definire i ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con il pagamento, anche in forma rateale, dell'importo dovuto in linea capitale (e delle somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica al netto di interessi anche di mora, aggio e sanzioni). Il comma 245 della citata legge dispone che “possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione

In caso di adesione del debitore alla procedura c.d. di “rottamazione quater”, a nostro avviso, si potrebbero verificare due diverse ipotesi.

Qualora il debitore intenda aderire alla rottamazione, previa informativa dell'OCC che, ex art. 81 comma 1, CCII potrebbe – a sua volta – sottoporre la questione al giudice, senza modifica del piano, ovvero con previsione di pagamento del debito rottamato secondo le modalità e tempi previsti nel piano approvato dal tribunale, non dovrebbero sorgere problemi per l'adesione alla predetta procedura.

Qualora, invece, il debitore intenda aderire alla procedura di rottamazione quater al fine di risolvere eventuali difficoltà sorte nell'esecuzione del piano, ad esempio con allungamento della durata del pagamento dell'importo dovuto agli enti secondo le tempistiche della rottamazione, allora l'adesione alla procedura di rottamazione parrebbe rientrare nell'ipotesi della modifica del piano necessariamente da sottoporre al giudice ex art. 81, comma 5, CCII.

In tale ipotesi, trattandosi di una modifica del piano, il giudice potrebbe richiedere all'OCC una verifica sulla convenienza (attuale) circa la prosecuzione della procedura rispetto all'apertura della procedura di liquidazione.

Inoltre, vertendo in questa seconda ipotesi, occorrerà avere riguardo anche al contenuto dell'accordo omologato e di cui si propone la modifica, anche e soprattutto qualora la proposta prevedesse l'apporto di finanza esterna di terzi a garanzia (i) del raggiungimento di una determinata percentuale a favore dei creditori, ovvero (ii) un importo predeterminato indipendentemente dalla percentuale di soddisfazione accordata ai vari creditori.

Se l'accordo prevede un pagamento percentuale alle varie classi di creditori, con l'adesione alla rottamazione il debitore e il terzo che ha promesso finanza esterna potrebbero beneficiare di una sopravvenienza attiva.

Qualora, invece, la proposta preveda la semplice messa a disposizione di somme, il surplus che si dovesse generare con la rottamazione dovrebbe essere attribuito a tutti i creditori, erario compreso. In tale ipotesi il surplus di attivo dovrebbe essere distribuito nel rispetto delle cause di prelazione valutando la convenienza dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa della liquidazione. In altre parole, nell'ipotesi in cui il debitore intenda accedere alla procedura di rottamazione, mantenendo inalterati tempi e modalità di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che l'adesione alla procedura di rottamazione quater non debba comportare effetti “distorsivi” rispetto all'originario accordo omologato.

Potrebbe, infatti, essere sindacato dal Giudice ai sensi dell'art. 83 CCII il comportamento del debitore che acceda alla procedura di rottamazione quater, mantenendo inalterati tempi e modalità di soddisfacimento previsti nell'accordo omologato, con la conseguenza che la distribuzione del surplus di attivo generato dall'adesione vada ad esclusivo vantaggio degli altri creditori rendendo – a quel punto - meno conveniente, per l'Erario, la procedura di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.

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