Obbligo di deposito telematico dei ricorsi per cassazione dal 1° gennaio 2023
28 Aprile 2023
La Corte di legittimità, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in quanto depositato in modalità non telematica «in violazione dell'art. 369 c.p.c., la cui novità discende direttamente dall'estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico».
Invero ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle Corti d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l'altro, al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito. Di riflesso a tale previsione è divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. in ordine alla «obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti».
La norma ha la funzione – evidenziata pure dalla relazione illustrativa – di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina così introdotta, onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall'applicazione delle norme sul processo telematico. Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l'osservanza dell'obbligo del deposito telematico in funzione dell'art. 369 c.p.c.
In definitiva, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui è divenuta operativa, a partire dal 1° gennaio 2023 (in forza della disposizione dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022), la disposizione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. riguardante l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, sicché dalla predetta data i ricorsi per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, in modalità telematica, salve le eccezioni appositamente specificate.
*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |