Estensione delle misure protettive anche ai garanti

La Redazione
02 Maggio 2023

Il Tribunale di Venezia conferma le misure protettive del patrimonio richieste da una società ex art. 19 CCII, pronunciandosi sulla estensione delle stesse anche ai soci già illimitatamente responsabili e garanti.

Una società ricorreva ai sensi dell'art. 19 CCII al fine di vedere confermate le misure protettive del patrimonio, come dettagliate nell'istanza predisposta in sede di richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 CCII.

In particolare, tra l'altro, la Società chiedeva al Tribunale di estendere le misure protettive – già richieste per il suo patrimonio e per i beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa – anche nei confronti del patrimonio dei soci già illimitatamente responsabili e garanti della Società, attualmente assoggettato a procedura esecutiva.

Il piano c.d. “misto” presentato dalla Società prevedeva, infatti, il soddisfacimento nella misura del 62% dei creditori chirografari attraverso la dismissione dell'intero compendio immobiliare della società ed anche degli immobili dei soci già illimitatamente responsabili e garanti, la vendita coattiva dei quali avrebbe pertanto portato ad un grave pregiudizio nei confronti della stessa ricorrente.

L'esperto nominato esprimeva parere favorevole al piano, segnalando l'opportunità e la necessità di estendere le misure protettive anche ai soci e garanti.

Ciò posto, il Tribunale, ritenuti ricorrenti i presupposti per la conferma delle misure protettive, in accoglimento del ricorso:

  • conferma che, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori bancari e finanziari identificati dell'istanzaex art. 18 CCII allegata al ricorso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di (omissis) S.R.L. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
  • conferma che, dalla medesima data, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
  • dispone che le misure protettive sopra elencate sono estese nei confronti del patrimonio attualmente assoggettato a procedura esecutiva in capo ai già illimitatamente responsabili e garanti della Società, così come individuato nel progetto di piano di risanamento in atti”.



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