Mediazione: il Ministero revoca la circolare del 5 aprile 2023

Redazione scientifica
03 Maggio 2023

In seguito alle criticità sorte per la pubblicazione della circolare del 5 aprile che aveva evidenziato i nuovi requisiti, previsti dalla riforma del processo civile per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione, il Ministero della Giustizia ha deciso di revocarla e sostituirne il contenuto.

La nuova circolare sottolinea che l'art. 41 d.lgs. n. 149/2022, nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione prevede, al comma 1, che «gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro».

I suddetti requisiti, previsti dall'art. 16, comma 1-ter, d.lgs. n. 28/2010, non possono, però, essere applicati finchè non si sarà proceduto all'adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell'iscrizione mediante modifica del d.m. n. 180/2010.

Cosa prevede la nuova circolare? Tutti gli organismi di mediazione, che intendano mantenere l'iscrizione nel registro, dovranno presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023.

Gli enti che non abbiano presentato istanza entro il suddetto termine verranno sospesi senza preavviso; per gli altri, invece, l'ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 1-ter, cit., riservandosi ogni valutazione all'esito delle modifiche che verranno apportate al d.m. n. 180/2010, necessarie all'adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore.

Anche nel caso in cui gli enti di formazione abbiano presentato, sempre entro la tempistica indicata, domanda di mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la sussistenza dei requisiti medesimi all'esito dell'entrata in vigore delle modifiche al d.m. cit. In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, «l'ufficio procederà – con le medesime modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza nell'elenco».

*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it