Procedure concorsuali e giurisdizione italiana

03 Maggio 2023

Una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa in uno Stato extra UE ha valore in Italia?

Una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa in uno Stato extra UE ha valore in Italia?

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, dedica uno specifico articolo (art. 26) alla giurisdizione italiana. In base a tale norma l'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. Se l'impresa trasferisce il centro degli interessi principali all'estero, la sussistenza della giurisdizione italiana non è esclusa se il trasferimento è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. In caso di apertura di una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il Tribunale dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale. L'art. 26 inoltre, al terzo comma, fa salve le convenzioni internazionali e le normative UE.

Nelle ipotesi in cui il giudice italiano debba esercitare la sua giurisdizione in ambiti concorsuali che implichino collegamenti con Stati non appartenenti all'Unione Europea con i quali l'Italia non ha sottoscritto convenzioni internazionali in materia di procedure concorsuali, si devono applicare le norme del diritto internazionale privato (L. 31.05.1995 n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ) che si aggiungono al citato art. 26 CCI; E in merito al valore in Italia delle sentenze straniere, va detto che esse possono essere riconosciute in Italia dalla Corte d'Appello automaticamente, senza cioè che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando ricorrono le specifiche condizioni dettate dall'art. 64 L. 218/95. In generale è però necessario un apposito procedimento giudiziale per verificarne la conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano nonché alle specifiche condizioni previste dalla legge.

L'art. 2 L. 218/95 prevede che le disposizioni del diritto internazionale privato non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Tuttavia deve aggiungersi che le convenzioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale sottoscritte dall'Italia non si applicano alle sentenze relative alle procedure concorsuali (art. 1, par. 2. lett. b Reg. UE 1215/2012, il quale esclude dal suo ambito di applicazione i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini). Va da sé che la sentenza straniera dichiarativa dello stato di insolvenza non riconosciuta non possa avere alcun valore in Italia. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la sentenza straniera non riconosciuta non può comportare né la sospensione del processo esecutivo individuale pendente in Italia, né l'improcedibilità dello stesso (Trib. Napoli 10 gennaio 2008).

In una prospettiva de iure condendo, infine, giova evidenziare come parte della dottrina (Daniele) ritenga che la sentenza non riconosciuta potrebbe avere valenza a fini probatori, se non altro come accertamento documentale di elementi rilevanti, valutabili liberamente dal giudice. Alcuni autori (Celle) ritengono che, pur in assenza di un preventivo riconoscimento della sentenza dichiarativa dell'insolvenza emessa dallo Stato estero, l'amministratore straniero potrebbe comunque promuovere un giudizio di natura patrimoniale in Italia o intervenire in un giudizio pendente al posto del debitore (cfr. Memento Pratico - Crisi di impresa e fallimento - 2023, Giuffrè Francis Lefebvre).

Dal 15 luglio 2022 il nuovo CCI ha dettato, all'art. 26, una specifica disciplina in tema di giurisdizione italiana: tale norma prende in considerazione le ipotesi in cui l'imprenditore che abbia all'estero il centro degli interessi principali abbia una dipendenza in Italia, nonché l'ipotesi del trasferimento del centro degli interessi principali all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Con riferimento ai rapporti fra l'Italia e gli Stati extra UE con i quali non esista una convenzione in materia di procedure concorsuali, trovano completa applicazione le norme del diritto internazionale privato e, quanto alla sentenza straniera dichiarativa dello stato di insolvenza, se non è riconosciuta dalla Corte d'Appello, essa non può avere alcun valore in Italia.

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