La natura del sottotetto è determinata dalle sue caratteristiche concrete

Redazione scientifica
03 Maggio 2023

Il vano sottotetto dell'edificio condominiale deve essere considerato come pertinenza dell'ultimo appartamento laddove le sue dimensioni non debordino rispetto a quell'appartamento, sia accessibile solo con una botola sul solaio munita di scala retrattile in metallo, sia privo di finestre o punti luce ed abbia un'altezza limitata tale da impedire il facile movimento a causa della presenza di travi in legno basse.

Il proprietario di un appartamento situato in uno stabile condominiale conveniva in giudizio i proprietari dell'appartamento dell'ultimo piano per avere gli stessi realizzato opere murarie che avevano reso esclusivo l'uso di una porzione rilevante del sottotetto. Con la domanda giudiziale veniva richiesto l'accertamento del diritto di comproprietà del vano sottotetto e la restituzione dello stesso all'uso comune con risarcimento dei danni patiti. La domanda veniva accolto solo parzialmente, sulla base dell'affermazione per cui il sottotetto non aveva natura condominiale ma pertinenziale rispetto all'appartamento sottostante. La decisione veniva confermata in appello e la questione giungeva dunque all'attenzione della Suprema Corte.

Il Collegio ricorda che sulla natura del sottotetto la giurisprudenza, muovendo dalla mancata sua inclusione tra le parti comuni elencate dall'art. 1117 c.c. nella versione antecedente al 2012, qui applicabile ratione temporis, si è costantemente espressa sostenendo che «la sua determinazione debba tener conto, in primo luogo, del titolo e, soltanto in sua mancanza, della funzione in concreto impressa al bene, dovendo lo stesso essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento dell'ultimo piano, quale sua pertinenza, quando avente la funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria isolante, e, viceversa, di proprietà del condominio, quando avente dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo» (Cass. civ. sez. II n. 6143/2016) e «oggettiva destinazione concreta, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass. civ. sez. II n. 17249/2011)».

Nella vicenda in esame i giudici di merito, nell'affermare la natura pertinenziale della porzione di sottotetto contesa, si sono chiaramente attenuti ai suddetti principi sia facendovi espresso riferimento, ma anche perché, alla stregua degli stessi, hanno analizzato struttura e funzione del bene, valorizzando il fatto che fosse immediatamente sovrastante l'appartamento dei controricorrenti senza debordare, non fosse facilmente accessibile se non attraverso una botola posta sul solaio all'ingresso munita di scala retrattile in metallo, fosse privo di finestre o punti luce e avesse un'altezza limitata e tale da impedire, anche nei punti più alti (mt. 1,80), il facile movimento a causa della presenza di travature in legno più basse.

Il ricorso viene dunque rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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