La Cassazione ribadisce l'obbligatorietà del deposito telematico dal 1° gennaio 2023
04 Maggio 2023
Nel respingere una domanda di protezione internazionale, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per pronunciarsi sulla validità degli atti presentati in modalità non telematica. A tal proposito, il Collegio evidenzia che ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d'appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica.
È divenuta quindi immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. in ordine alla “obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”: infatti, «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», ed è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare «concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Tuttavia, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, per esempio quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.
Tale norma ha dunque la funzione di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina, al fine di «procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall'applicazione delle norme sul processo telematico». Ciò posto, ne consegue che, a far data dal 1° gennaio 2023, «tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l'art. 369 c.p.c., salve le eccezioni appositamente specificate».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |