Somministrazione a termine e compensi incentivanti presso l'utilizzatore: opera il principio di parità di trattamento
04 Maggio 2023
In caso di somministrazione a termine, in forza del principio di parità di trattamento retributivo a parità di mansioni e condizioni di lavoro con i dipendenti dell'utilizzatore, deve essere riconosciuto anche al lavoratore somministrato il compenso legato alla produttività annuale? Come si ripartisce l'onere della prova in caso di trattamento differenziato?
Il compenso incentivante, che sia legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti assunti a termine si porrebbe in contrasto con la disciplina contrattuale applicata ove manchino ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, violando anche il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (art. 25 D.lgs. n. 81/2015).
È stato escluso, pertanto, che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l'inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un'incompatibilità ex se.
In ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, è il datore a dover dimostrare la sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento, mentre il lavoratore è tenuto a provare, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo.
Tali principi trovano applicazione anche in caso di somministrazione a termine, in quanto il vincolo di parità di trattamento (art. 35 D.lgs. n. 81/2015) impone il riconoscimento ai lavoratori alle dipendenze del somministratore di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte e per tutta la durata della missione. In relazione al compenso incentivante, tenuto conto anche di quanto detto sopra circa la ripartizione dell'onere probatorio, non potrebbe chiedersi al lavoratore operante a termine presso l'utilizzatore di provare il raggiungimento degli obiettivi programmati. |