Impiego pubblico: trasferimento ad altro ente e peggioramento sostanziale del trattamento retributivo: l'anzianità di servizio quando deve essere riconosciuta?
04 Maggio 2023
All'atto del trasferimento presso un diverso ente pubblico, il lavoratore può pretendere il riconoscimento dell'anzianità di servizio qualora ciò incida sul trattamento retributivo?
Un peggioramento retributivo "sostanziale" è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione "certa" del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative. Ne consegue che non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il "normale" corrispettivo della prestazione, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima e, pertanto, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata.
Nell'interpretare l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, inoltre, la giurisprudenza ha affermato che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo.
Con riferimento all'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo datore, essa deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. L'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, dal momento che l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative. |