Caratteristiche dell'accordo di liberatoria all'utilizzo delle immagini personali

05 Giugno 2023

Di seguito si esamina la disciplina relativa all'utilizzo dei diritti d’immagine di una persona, con particolare attenzione alle ipotesi di violazione, anche inconsapevole, da parte di terzi per assenza di un consenso espresso e a quelle in cui è invece possibile utilizzare liberamente l’immagine di altri. In particolare, si analizzeranno le caratteristiche delle liberatorie, ossia quelle scritture private o dichiarazioni con le quali i soggetti ritratti esprimono il loro consenso all’uso da parte di terzi della propria immagine personale.  

Disciplina in materia di diritto all'immagine personale

Per «tutela dell'immagine personale», nel linguaggio comune, si fa riferimento al diritto dell'individuo a che la propria immagine non venga, senza autorizzazione, divulgata o pubblicata o comunque divenga accessibile a un numero più o meno determinato di persone. 

Il codice civile non fornisce una specifica nozione di «immagine personale» e, tuttavia, ne appresta apposita tutela all'art. 10 c.c. che ne vieta l'uso abusivo, ossia non autorizzato, riconoscendo così al titolare del diritto legittimazione ad agire per via giudiziale per ottenere la cessazione della condotta. Il tutto «fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita», come nei casi previsti dall'art. 97 L. 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'autore) che individuano ipotesi e limiti di liceità di un uso anche non autorizzato dell'immagine del terzo.

E dunque eccezioni alla regola generale della necessità del consenso previsto all'art. 10 c.c. e all'art. 96 L. 633/1941 per la riproduzione od esposizione dell'immagine altrui sono:

  • la notorietà o l'ufficio pubblico ricoperto dal soggetto ritratto;
  • le necessità di giustizia o di polizia;
  • gli scopi scientifici, didattici o culturali;
  • il collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

Il diritto all'uso dell'immagine altrui può dunque trovare limitazione e bilanciamento con altri diritti di rango costituzionale, quali, ad esempio, quello di cronaca per avvenimenti di pubblico interesse.

Resta comunque fermo che l'uso dell'immagine altrui non deve in alcun modo recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.

In ultimo, l'immagine personale è tutelata anche dal GDPR (Reg. UE 679/2016), il quale stabilisce che l'immagine di una persona – ossia i suoi tratti somatici – costituisce dato personale.

Dunque, in linea di massima, il diritto all'uso dell'immagine altrui è soggetto a specifica autorizzazione, salvo non si rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 97 L. 633/1941, che si analizzeranno meglio al paragrafo che segue.

Gli usi liberi dell'immagine altrui

I casi nei quali non è necessario acquisire preventivamente il consenso della persona ritratta meritano ora più attenta analisi.

La prima ipotesi è quella di un personaggio noto o che ricopra un ufficio pubblico (come un ministro o un sindaco) che, per via della notorietà ottenuta o in forza del ruolo ricoperto sono maggiormente esposti mediaticamente rispetto a un comune individuo. Resta comunque salvo, in questi casi, il diritto alla riservatezza con la conseguenza che l'immagine è utilizzabile se non è stata acquisita in contesti privati o comunque protetti. 

Il secondo caso è l'uso dell'immagine di un individuo per ragioni di polizia richiesto cioè dalle forze dell'ordine o per motivi di sicurezza pubblica: si pensi, ad esempio, alla divulgazione dell'immagine di un ricercato o di un latitante.

Altro caso è quello di uso dell'immagine di terzi per scopi scientifici didattici o culturali: si pensi, ad esempio, alla riproduzione di immagini o fotografie all'interno di riviste scientifiche.

L'ultimo caso è quello che si verifica più spesso ovvero il ritratto di persone in occasione di eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Occorre, a tal proposito, distinguere con precisione tra gli eventi di «interesse pubblico» e gli eventi «svoltisi in pubblico»:

Con l'espressione «interesse pubblico», secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie (si veda tra le altre Cass. 5 settembre 2006 n. 19069), non deve intendersi la semplice curiosità che un evento può suscitare il pubblico, bensì deve trattarsi della divulgazione di un'immagine che, in relazione all'evento, il pubblico deve essere conoscere.

Al contrario, per eventi «svoltisi in pubblico» si intendono quei fatti che si estrinsecano in un luogo accessibile a chiunque (come le strade o le piazze) o in luoghi comunque aperti al pubblico in cui chiunque può avere accesso a determinate condizioni. Non è considerato evento svoltosi in luogo pubblico quello avvenuto in luogo privato esposto al pubblico o da questi visibile (come ad esempio l'androne di un palazzo o un balcone visibile dalla strada).

Ai fini dell'applicazione dell'esimente è, altresì, necessario che la rilevanza pubblica dell'evento emerga dalla fotografia o dal video così come realizzato. Ciò significa che deve ritenersi abusiva, ad esempio, la divulgazione dell'immagine di una persona specifica, completamente slegata dall'ambiente o dall'evento pubblico circostante, ossia completamente slegata dall'evento che avrebbe giustificato la pubblicazione di tale fotografia/foto. Per tale ragione, anche in occasione di fiere o manifestazioni organizzate in luogo pubblico o in luogo accessibile al pubblico (come padiglioni o altro) sono da preferirsi fotografie ad ampio respiro – con inquadrature distanti dalle persone presenti –, che non ritraggano alcun soggetto in particolare e facciano semmai capire che l'intento di chi ha realizzato l'immagine fosse quello di catturare l'evento e non il volto o l'immagine di uno specifico individuo. Si consideri peraltro che le manifestazioni fieristiche sono il più delle volte accessibili solo a fronte dell'acquisto di apposito biglietto d'ingresso: all'atto dell'acquisto, le organizzazioni degli eventi si premurano di far accettare le condizioni generali per l'ingresso che contengono spesso anche le liberatorie all'uso dell'immagine degli utenti.

Non va tuttavia dimenticato che, seppur scriminata dall'art. 97 L. 633/1941, la pubblicazione del ritratto di un terzo non deve, in ogni caso, arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, come previsto dall'art. 10 c.c. e dall'art. 96L. 633/1941.

È bene altresì ricordare che le eccezioni descritte non confliggono con quanto previsto dal GDPR: infatti il diritto alla protezione dei dati non è un diritto assoluto e, pertanto, può trovare una restrizione a fronte di altri diritti fondamentali (come quello di cronaca o di pubblica sicurezza) ispiratori delle eccezioni previste dall'art. 97 L. 633/1941.

Nel caso in cui la divulgazione dell'immagine dei terzi non rientri in uno dei casi previsti dall'art. 97 L. 633/1941, lo strumento normalmente utilizzato per permettere l'uso dell'immagine altrui è quello della liberatoria, scrittura privata/dichiarazione con la quale il soggetto interessato esprime il proprio consenso all'utilizzo, da parte di un terzo, della propria immagine personale.

Nel caso in cui il terzo, oltre a utilizzare l'immagine altrui, voglia altresì sfruttarla economicamente, la liberatoria sarà contenuta in un contratto di licenza o cessione dei diritti d'immagine.

L'accordo di liberatoria all'utilizzo dell'immagine personale

Come sopra accennato, l'accordo di liberatoria è sostanzialmente un’autorizzazione al terzo, rilasciata dal titolare del diritto, ad utilizzare la propria immagine.

Il primo elemento da identificare con precisione in tale scrittura sono le parti, ossia la società che realizza l’immagino e/o il video e il soggetto che presta il proprio consenso. 

Devono essere poi descritte con precisione le modalità con cui tali immagini vengono riprese/realizzate (fotografia, video o altro) ed individuati i mezzi in cui verranno pubblicate o divulgate tali immagini (riviste, pubblicazioni, anche online ecc.). È interessante sul punto notare che, secondo la giurisprudenza, deve essere espressamente autorizzata non solo la diffusione del ritratto che ritrae “fedelmente” l’individuo, ma anche ogni immagine o elaborazione in cui sussista una somiglianza sufficiente a creare un legame tra tale immagine e la persona raffigurata: è il caso, ormai sempre più frequente, dei c.d. cosplayer, ossia persone che, pur facendosi fotografare (in occasione di particolari eventi) mascherati da un determinato personaggio di fantasia (spesso protagonista di serie tv o videogiochi), sono comunque facilmente riconoscibili dalla fotografia.

Inoltre, nell’autorizzazione, occorre specificare se essa viene concessa in esclusiva, a titolo gratuito od oneroso e, nel caso, l’indicazione della precisa quantificazione del corrispettivo per l’utilizzo dell’immagine: è il caso, ad esempio, degli influencer, personaggi del mondo del web che prestano la propria immagine per pubblicizzare e sponsorizzare prodotti commerciali dietro un corrispettivo in denaro.

Infine, dato il fatto che, seppur ampiamente dibattuto in dottrina, il consenso può essere revocato da chi lo ha concesso, è necessario stabilire la durata dell’autorizzazione o, in alternativa, elencare il numero di pubblicazioni e/o riproduzioni nella quale verrà inserita l’immagine oggetto di autorizzazione.

Naturalmente, nel caso in cui la fotografia o il video o comunque l’immagine ritragga un/una minore, la liberatoria dovrà essere sottoscritta dal genitore del/della minore o comunque da un tutore autorizzato o comunque da qualunque soggetto che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Preferibilmente – anche se sul punto la giurisprudenza e la dottrina non sono unanimi – il consenso dovrebbe essere prestato da tutti i soggetti che esercitano tale responsabilità, essendo questi qualificati atti di straordinaria amministrazione del minore.

Esempi in cui utilizzare l'accordo di liberatoria all'utilizzo di immagini personali

La liberatoria può essere utilizzata in una molteplicità di casi, specie a fronte del fatto che la condivisione delle informazioni – e quindi anche di video/fotografie che ritraggono individui – avviene oramai istantaneamente in favore di un vasto pubblico. 

La redazione di una liberatoria appare particolarmente consigliata nei casi in cui vengano organizzati dei contest shooting in occasioni di fiere o altri eventi più o meno sponsorizzati: sempre più spesso, è possibile farsi fotografare presso gli stand dei diversi espositori dove si ha l'occasione di essere immortalati e vedere la propria immagine digitalizzata e diffusa poi in contesti virtuali online tramite social network che peraltro richiedono, al momento dell'iscrizione alla piattaforma, un consenso all'utilizzo dell'immagine del soggetto.

Sottoscrivere l'accordo di liberatoria appare particolarmente utile anche laddove si voglia realizzare una caricatura riconoscibile di un individuo– oppure quando si realizza una fotografia o un dipinto o un video in cui compaiano soggetti chiaramente riconoscibili.

In generale, la liberatoria all'uso dell'immagine appare necessaria in tutti i casi in cui l'evento pubblico non risulti contestualizzato o individuabile nell'immagine e le persone presenti siano chiaramente identificabili nella fotografia e/o video, a meno di non ricadere in uno dei casi previsti dall'art. 97 L. 633/1941.

In conclusione

La corretta gestione del diritto d’immagine appare questione di fondamentale importanza in un momento storico come questo in cui la comunicazione del sé e la condivisione delle informazioni – spesso anche personali – hanno così tanta rilevanza economica e sociale: la gran parte della popolazione usa infatti il web per la ricerca delle informazioni, foto o video di luoghi e persone, a volte anche contro la loro volontà, motivo per cui è compito dell’operatore del diritto investito della questione di accertarsi che la circolazione dell’informazione o del ritratto avvenga con il consenso della persona interessata. 

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