LA CGUE interviene sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
05 Maggio 2023
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici giorni impartito da tale disposizione, di un'opposizione all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di tale contratto, quando tale consumatore abbia a disposizione, peraltro, un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice investito di tale ricorso di procedere a un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso, conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale, nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale da dissuadere il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora non si possa procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni di tale direttiva, il giudice nazionale investito di un'opposizione all'esecuzione forzata di un siffatto contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole di quest'ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a un siffatto esame. |