In G.U. la nuova legge sull'equo compensoFonte: L. 21 aprile 2023 n. 49
09 Maggio 2023
Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, il tanto attesto provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'art. 1 definisce l'equo compenso come la «corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonchè conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale». Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti professionali di prestazione d'opera intellettuale svolti dal professionista, anche in forma associata o societaria, a favore di «imprese bancarie e assicurative nonchè delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro». Le norme si applicano inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016. Non si applicano invece alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione (art. 2 l. n. 49/2023). L'art. 3 della l. n. 49/2023 prevede la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionalo all'opera prestata, tenendo anche in considerazione i costi sostenuti dal professionista. Sono nulle quindi le clausole pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia della l. n. 247/2012 per gli avvocati o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui alla presente legge. Sono inoltre nulle le pattuizioni che «vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonchè le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore; h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente». Nel caso in cui il giudice accerti il carattere non equo del compenso pattuito, ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4 l. n. 49/2023). Le imprese soggette all'ambito di applicazione della legge, possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria (art. 6 l. n. 49/2023).
(Fonte: DirittoeGiustizia.it)
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