Udienza in forma scritta e udienza di comparizione nel rito del lavoro

Lorenzo Balestra
10 Maggio 2023

La previsione contenuta nel nuovo art. 127-ter c.p.c. che consente di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte, come norma di carattere generale, si applica anche per l'udienza di comparizione ex art. 429 c.p.c. prevista per il rito del lavoro?

La riforma introdotta per il processo civile con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), introduce il nuovo art. 127-ter c.p.c. che prevede la facoltà, per il giudice, di sostituire lo svolgimento dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte.

La normativa prevede una facoltà per il giudicante (eccetto l'ipotesi di richiesta congiunta delle parti) nel caso in cui l'udienza non contempli la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti o da ausiliari, con facoltà delle parti di opporsi, come prevede il secondo comma dell'articolo in questione.

I problemi interpretativi discendono principalmente dal fatto che la norma, per la sua collocazione, è sicuramente di carattere generale; da questa premessa, difficilmente contestabile, bisogna chiedersi se essa possa trovare applicazione per l'intero panorama dei procedimenti civili e per tutte le tipologie di udienza.

In considerazione di quanto sopra detto pare abbastanza evidente che la novità legislativa non possa applicarsi acriticamente in ogni caso; bisognerà, quindi, valutare in quali casi la presenza delle parti e/o dei difensori debba ritenersi essenziale, tale da non poter essere sostituita da una trattazione in forma scritta e non in presenza.

Per rispondere al quesito posto si può ritenere con una certa sicurezza, che la norma non possa trovare applicazione per la udienza di comparizione nel rito del lavoro, prevista dall'art. 429 c.p.c., peraltro non toccato dalla riforma.

Si tratta dell'udienza fissata dal giudice a seguito del deposito del ricorso, come prevede l'art. 415 c.p.c. (anche questo non modificato dalla riforma) che stabilisce che il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso stesso, fissa con decreto l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire “personalmente”.

Il successivo art. 429 c.p.c. prevede una discussione orale e, soprattutto, sempre a mente dello stesso articolo, il giudice pronuncia sentenza e da lettura del dispositivo alle parti che, come sopra precisato, devono essere presenti.

Si evidenzia chiaramente, quindi, che la trattazione in forma scritta non sia applicabile all'udienza di comparizione di cui all'art. 429 c.p.c., per il rito del lavoro innanzi al tribunale, proprio per la struttura ed immediatezza del giudizio.