Nel nuovo procedimento per persone, minorenni e famiglie anche la previsione del piano genitoriale

10 Maggio 2023

La Riforma Cartabia ha avuto e avrà importanti impatti sia dal punto di vista strettamente procedurale per gli addetti ai lavori sia per chi si dovrà separare e divorziare. In presenza di figli minori, poi, il nuovo art. 473-bis.12 c.p.c., prevede che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale”.
Premessa

La Riforma Cartabia ha avuto e avrà importanti impatti sia dal punto di vista strettamente procedurale per gli addetti ai lavori sia per chi si dovrà separare e divorziare.

In particolare, già dalla fase introduttiva del procedimento, le parti dovranno presentare allegazioni complete di fatti e mezzi di prova in modo che il giudice abbia lo strumento per pronunciarsi, da subito, in merito ai provvedimenti provvisori.

In presenza di figli minori, poi, il nuovo art. 473-bis.12 c.p.c., prevede che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”

Che cosa si intende per piano genitoriale?

Nella Relazione Illustrativa alla legge delega n. 206/2021, all'art. 1, comma 23, lett. f), si legge che il piano genitoriale “consiste nell'illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all'interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell'interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate”.

“… Secondo la reciproca prospettazione dei genitori…” questo significa, innanzitutto, che la sua allegazione deve essere effettuata non solo con il ricorso da parte di chi promuove il procedimento, ma anche dal convenuto unitamente alla sua comparsa di costituzione (ex art. 473-bis.16 c.p.c.), a pena di decadenza.

Il piano genitoriale non potrà essere un semplice adempimento formale ma dovrà essere rappresentativo dei concreti e reali bisogni dei figli. Dovrà essere redatto, quindi, nel loro stretto interesse. Dovrà costituire uno strumento, per il giudice, fondamentale alla comprensione delle abitudini di vita dei minori al fine di poter formulare provvedimenti profilati, il più precisamente possibile, sulla loro situazione di vita non solo concreta ma anche affettiva ed emotiva.

Nell'art. 473-bis.50 si legge, infatti: “Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473-bis.39”.

Modalità di redazione di un piano genitoriale

Redarre un piano genitoriale può, però, non essere così semplice soprattutto se le parti coinvolte stanno vivendo momenti di alta conflittualità. La visione delle medesime situazioni potrebbe non essere la stessa, a volte potrebbe risultare, addirittura, opposta.

La narrazione della storia familiare e, quindi, anche di quella inerente i figli, nelle famiglie altamente conflittuali, và quantomai indagata in modo da arrivare ad una realtà condivisa almeno nei punti fondamentali, quali potrebbero essere quelli necessari alla compilazione di un piano genitoriale.

In questo caso, strutturare il piano in maniera molto puntuale ed analitica potrebbe essere efficace e fondamentale per permettere al giudice di emanare provvedimenti nel vero interesse dei figli.

Riferimenti normativi per la determinazione dei contenuti

Art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c.: “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

Art. 1, comma 23, lett. g), l. n. 206/2021: “… prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

Art. 1, comma 23, lett. r), l. n. 206/2021: “… prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-ter del codice di procedura civile”.

I contenuti del piano genitoriale

Il piano genitoriale deve contenere una serie di informazioni quali: dove e con chi vive il minore nel momento di depositato del ricorso, se ci sono persone conviventi e in quale rapporto siano con il minore. È necessario indicare, poi, la scuola frequentata dal minore, con il costo delle rette e delle spese accessorie, nel caso di iscrizione a un'università o a istituti privati, nonché i costi previsti per, eventuali, corsi all'estero.

Inoltre, è importante considerare l'eventuale esistenza di patologie sofferte dal minore, le indennità percepite, la disponibilità di polizze sanitarie e gli sport praticati.

Per il giudice diventa fondamentale conoscere una giornata-tipo del minore per il quale adotterà i provvedimenti: chi si occupa di loro? Ci sono nonni, altri congiunti o una baby-sitter? Come sono gestite, abitualmente, le vacanze e le festività.

Un aspetto fondamentale è costituito anche dalla “rete” di frequentazioni del minore che, egualmente ad altri aspetti, dovrà essere tutelata.

Il piano genitoriale non comprende, invece, informazioni sul reddito né sul patrimonio dei genitori, perché questi dati sono forniti, al giudice, nel ricorso, il quale dovrà essere corredato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori, da documenti che attestino la proprietà di beni immobili, veicoli e quote societarie, nonché dagli estratti conto dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Modello di piano genitoriale

Sarebbe buona prassi utilizzare una prima copia del piano genitoriale da compilare individualmente, utile per apportare tutte le correzioni che potrebbero scaturire da una negoziazione con l'altro genitore e poi avere una seconda copia, definitiva, da consegnare al giudice. Questa potrebbe essere la copia condivisa del piano genitoriale scaturita dalla negoziazione avvenuta, oppure rappresentare un piano proposto da ciascuno dei due genitori senza che ci sia stata, prima, una negoziazione.

Come modello di piano genitoriale, si fa spesso riferimento a quello pubblicato dal Tribunale di Civitavecchia che costituisce, senz'altro, un buon punto di riferimento (http://www.tribunaledicivitavecchia.it/docs/pagine/famiglia/2020/PIANO%20GENITORIALE%20ALTAMENTE%20STRUTTURATO.pdf).

Questo modello di piano genitoriale è suddiviso in parti sulle quali è preferibile lavorare individualmente o in negoziazione:

  • Principi generali della genitorialità
  • Diritti dei figli
  • Istruzione
  • Visite mediche
  • Religione
  • Calendarizzazione
  • Comunicazione con i figli
  • Comunicazione tra i genitori
  • Persone che si occupano della cura del minore
  • Risoluzione del conflitto
  • Modifiche dell'accordo
  • Criteri per gli spostamenti
  • Piano settimanale per le frequentazioni
  • Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi
  • Vacanze estive
  • Periodi di vacanza
  • Opzioni da considerare
  • Deduzioni fiscali
  • Altro

Non tutte queste parti saranno oggetto di attenzione per qualsiasi coppia di genitori, saranno scelti solo gli argomenti di interesse specifico.

Esistono sanzioni per la violazione al piano genitoriale?

L'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede: In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Se ne deduce che l'accettazione del piano genitoriale da parte dei genitori, costituisce un vincolo che, se non rispettato, darà vita ad un comportamento sanzionabile.

Conclusioni

Si può ben capire, arrivati a questo punto, quanta importanza abbiano le proposte di piano genitoriale presentate dai genitori in funzione della proposta di piano che sarà formulata dal giudice stesso.

Il giudice, nella redazione del piano, terrà ben presente la situazione delineata dalle parti pur avendo sempre la libertà di discostarsene in favore del preminente interesse del minore.

Sarà il giudice stesso ad adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, poi, nel caso in cui non ci sia l'accordo dei genitori su uno o più argomenti.

Sarebbe, certamente, preferibile limitare il fatto che sia il giudice stesso a provvedere su argomenti così impattanti nella vita del minore perché, pur ponendo la massima attenzione nel modus operandi rimarrà sempre una persona “altra” rispetto al contesto della famiglia in questione.

Il favor verso una genitorialità condivisa deve essere interpretato come un'occasione, per i genitori, di avere un confronto maturo destinato alla concreta attuazione di una nuova organizzazione familiare post evento separativo.

Anche in questo caso la “rete” che si costruirà intorno ai genitori risulterà fondamentale nel caso in cui ci sia una conflittualità talmente elevata da impedire una lucida compilazione del piano genitoriale. Chi meglio degli avvocati di parte potrebbe supportare i genitori verso quella trasformazione che sarà indispensabile per agire nell'interesse dei figli?

La collaborazione di più figure professionali che lavorano per un unico scopo potrebbe davvero essere, in tanti casi, risolutivo.

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