La nuova prossima seduta di trattazione in presenza o telematica

10 Maggio 2023

L'art. 4, co. 4, della legge di riforma n.130/2022, modificatore dell'art. 16, co. 4, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazione dalla legge 136/2018, si applicherà ai processi tributari introdotti in 1° e 2° grado con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

La nuova disciplina prevede che, solo su richiesta conforme (depositata almeno 20 giorni prima) di tutte le parti costituite, si procederà alla trattazione telematica della causa in pubblica udienza con giudice collegiale.

Viceversa, per la trattazione della causa in pubblica udienza con giudice monocratico oppure in seduta camerale partecipata (come nei procedimenti incidentali cautelari ex artt. 47, 52, 62-bis e 65, co. 3-bis, d.lgs. 546/1992 o di ottemperanza ex art. 70 stesso decreto) in mancanza di contraria richiesta - anche di una sola parte costituita - si procederà con modalità telematica. Il Segretario potrà, in ogni caso, esercitare le proprie attività ausiliarie da remoto, con modalità telematica, su autorizzazione verbalizzata del Presidente del collegio o del Giudice monocratico.

Questa la regola vigente.

Tuttavia, per questa fase di transizione ordinamentale che vede molti uffici giudiziari con organico giudicante insufficiente, sarebbe auspicabile una norma regolamentare provvisoria secondo la quale il Presidente della Corte di Giustizia tributaria può autorizzare la partecipazione alla trattazione da remoto (c.d. seduta mista) del giudice fuori sede.

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