Stop alla piattaforma elevatrice per abbattere le barriere architettoniche se reca disagio agli altri condòmini

Attilio Ievolella
10 Maggio 2023

Accolte le obiezioni critiche mosse da un condòmino che ha sin da subito contestato il progetto. Decisivo per i giudici il riferimento soprattutto alla riduzione dello spazio disponibile per il passaggio lungo le rampe della scala.

Stop alla realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dello stabile se l'obiettivo prefissato, cioè abbattere le barriere architettoniche che penalizzano un condòmino, rischia di creare problemi di sicurezza e di arrecare disagio agli altri condòmini.

Scenario della battaglia è un condominio nel Milanese. Pomo della discordia è il progetto mirato alla realizzazione di una piattaforma elevatrice, interna al vano scale del fabbricato, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. A impugnare le relative delibere assembleari è un condòmino, il quale sostiene che esse sono destinate a «rendere inservibili le scale comuni all'uso ed al godimento anche di un solo condomino» e a «rendere impossibile il passaggio di due persone affiancate, il passaggio di barelle per il soccorso di emergenza, l'evacuazione rapida dell'edificio» con conseguente «pregiudizio alla sicurezza del palazzo».

In aggiunta, poi, il condòmino lamenta anche «il deprezzamento di valore dell'appartamento» di sua proprietà in caso di realizzazione della piattaforma elevatrice.

Per i giudici è necessario valutare innanzitutto «l'incidenza dell'opera sul valore economico della unità immobiliare» del condòmino, poiché il Codice Civile «vieta ogni tipo di innovazione che, indipendentemente dalla sua finalità di abbattimento delle barriere architettoniche, pregiudichi la proprietà esclusiva del condòmino. In un contesto, peraltro, ove, in particolare, l'elevatore inserito nel vano scale non finirebbe», osservano i giudici, «con l'abbattere le barriere architettoniche dell'edificio nel suo complesso, rendendosi a tal fine necessaria una ulteriore opera, diversa ed autonoma, sulla rampa di accesso al palazzo». E «la diminuzione di valore, seppure di minima percentuale, non verrebbe compensata in un'ottica di bilanciamento con l'utilità generale, poiché l'opera in sé considerata non apporta una utilità adeguata», emergendo, invece, «l'incidenza del minor pregio del vano scale sull'unità immobiliare» del condòmino.

Per quanto concerne i potenziali rischi per la sicurezza dell'edificio e delle persone e i potenziali disagi in caso del passaggio di una barella, i giudici rilevano che è ipotizzabile una sensibile riduzione della larghezza delle rampe, e quindi «l'inserimento dell'elevatore comporterebbe un obiettivo peggioramento di un passaggio sulle rampe delle scale già angusto, con conseguente incidenza negativa sulle condizioni di sicurezza.

A proposito, poi, del passaggio di barelle e di oggetti ingombranti, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che «l'elaborato grafico allegato evidenzia una riduzione nei punti di passaggio tra le rampe della scala e i pianerottoli di accesso, restringimento disagevole ma che non sembra impedire il passaggio di una barella, e che le bare potrebbero transitare in posizione quasi verticale tramite gli appositi carrelli saliscale», ma «tale descrizione, pur rappresentando la possibilità di un passaggio di barelle e oggetti ingombranti come le bare, ne evidenzia, nella sostanza ed in concreto, l'estrema difficoltà, e non un semplice disagio, sia per le manovre e le posizioni che si renderebbero necessarie nei punti di passaggio che per la necessità di ricorrere a strumenti specifici. Ciò comporta, da un lato, un peggioramento obiettivamente rilevante delle condizioni attuali, anche in questo caso non compensato dai vantaggi che l'opera in sé considerata produce in quanto non idonea a soddisfare ogni esigenza dell'edificio di abbattimento delle barriere, e, dall'altro, un peggioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare dovuto alle manovre per superare il disagevole passaggio delle barelle, comprese quelle di dimensioni più ridotte rispetto alle dotazioni delle ambulanze, e dovute ad una evacuazione ancor più rallentata dall'edificio in caso di emergenza».

Legittimo, quindi, secondo i giudici, ipotizzare «un rischio concreto per la sicurezza dell'edificio». Ecco perché va bloccata l'opera, concludono i giudici, i quali ricordano che «l'innovazione è consentita se comporti solo per uno dei condòmini un pregiudizio limitato ma rechi utilità ai restanti condòmini» mentre, invece, in questo caso, «l'opera innovativa realizzata all'interno del vano scale» pregiudicherebbe «la proprietà del singolo condòmino senza arrecare un vantaggio adeguato ai restanti condòmini, i quali verrebbero a subire la riduzione della larghezza delle rampe interne delle scale ben al di sotto dei valori-limite e delle misure attuali, ed inoltre senza abbattere completamente le barriere architettoniche, rendendosi necessaria una ulteriore opera per la prima rampa di scale esterne, non garantendo la cabina e la porta il passaggio delle sedie a rotelle, e diminuendo apprezzabilmente la sicurezza dell'edificio, in ragione, appunto, dell'eccessiva riduzione della larghezza delle rampe esistenti».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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