Valida la nomina dell’amministratore se le voci del compenso erano già specificate nel preventivo

Redazione scientifica
15 Maggio 2023

Il compenso dell'amministratore di condominio, quale requisito ai fini della valida costituzione del rapporto di amministrazione condominiale, può essere specificato anche nel preventivo espressamente richiamato dalla delibera di nomina.

Un condomino impugnava la delibera assembleare con cui era stato nominato l'amministratore in assenza di specificazione del relativo compenso e delle deleghe, nonché per la genericità e vaghezza dei punti indicati nell'ordine del giorno.

Il Tribunale adito sottolinea però che il verbale assembleare recava in allegato ed espressamente il preventivo di spesa dell'amministratore nominato, nel quale figurano le singole voci di spesa che compongono il compenso. Si tratti di indicazioni perfettamente idonee a consentire ai condomini la conoscenza del preventivo e delle attività che l'amministratore si obbliga ad effettuare per il corrispettivo richiesto. Deve dunque essere esclusa la lesione del diritto dei singoli condomini.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente (Cass. civ. n. 12927/2022) chiarito che, ai fini della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale ex art. 1129 c.c., il requisito della formale nomina deve ritenersi sussistente in presenza di un documento approvato dall'assemblea che rechi, anche mediante richiamo al preventivo, l'elemento essenziale dell'analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso.

In punto di prova, viene infine sottolineato che il verbale dell'assemblea offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati, spetta invece al singolo condomino che impugna la delibera contestare la corrispondenza a verità di quanto ivi riferito.

Quanto alle deleghe, il verbale assembleare indica espressamente i condomini presenti personalmente e quelli per delega, mentre sull'ulteriore motivo relativo ai punti dell'ordine del giorno il giudice spiega che essi appaiono sufficientemente specificati sempre nel suddetto verbale.

Sgombrato così il campo dai dubbi sulla legittimità della delibera, il Tribunale rigetta la domanda.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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