Prelazione del conduttore nella vendita dell'immobile locato e procedure concorsuali

15 Maggio 2023

Ci si domanda se al conduttore dell'immobile spetti il diritto di prelazione in caso di vendita nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Al conduttore dell'immobile spetta il diritto di prelazione in caso di vendita nell'ambito della liquidazione giudiziale?

L'art. 38 della L. 392/1978 prevede che, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Al conduttore spetta il diritto di prelazione nell'acquisto, da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal citato articolo. Non esiste nella L. 392/1978 alcuna norma disapplicativa della prelazione nel caso di assoggettamento del locatore ad una procedura concorsuale, cosi come, ad esempio, avviene per la prelazione agraria, di cui la legge espressamente esclude l'operatività in caso di vendita forzata, liquidazione coatta e liquidazione giudiziale, per cui si pone il problema, nel caso di immobili urbani locati, del se la prelazione possa o meno essere esercitata.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, la prelazione non è esercitabile nelle vendite forzate in genere, in quanto l'applicazione dell'art. 38 L. 392/1978 avrebbe come presupposto la volontarietà nel traferire a titolo oneroso l'immobile. Tale presupposto non sussiste nel caso della vendita forzata, come quella effettuata nell'ambito della liquidazione giudiziale, dove la vendita non avviene per una libera determinazione del proprietario locatore che, al contrario, la subisce.

Diversi sono anche gli interessi perseguiti. Nella vendita forzata l'interesse perseguito è quello della massa dei creditori e avviene attraverso la massimizzazione del valore di realizzo, mentre nella vendita libera vi è l'interesse individuale del titolare a monetizzare il bene locato.

Il diritto di prelazione ha un potere dissuasivo che scoraggia i soggetti interessati a partecipare alla vendita competitiva, atteso che, a parità di condizioni, l'aggiudicazione sarebbe comunque a favore del soggetto prelazionario, e ciò ne esclude a maggior ragione l'applicazione nella liquidazione giudiziale.

La ragione della incompatibilità dalla prelazione nelle vendite forzate sarebbe quindi finalizzata ad una migliore circolazione del bene e di conseguenza al riconoscimento di una maggiore tutela del ceto creditorio rispetto alla tutela del conduttore prelazionario.

Sul punto si segnala una recente sentenza del tribunale di Roma (Trib. Roma – Sezione XIV Civile – Rep 2755/23 del 1 febbraio 2023) che ha escluso nella fattispecie trattata che il conduttore del bene immobile venduto nell'ambito di una procedura fallimentare sia titolare del diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della L. 392/1978.

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