Il disegno di legge relativo agli interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali italiano

16 Maggio 2023

Il disegno di legge n. 674, recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali” si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale quadro normativo e regolamentare che disciplina l'accesso e la permanenza delle società nel mercato dei capitali italiano. Il presente contributo analizza le principali misure previste.

Premessa

In data 21 aprile 2023 è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 674 recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali” collegato alla manovra di finanza pubblica. Lo stesso trova il proprio fondamento nel Libro Verde del 2022 elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le analisi condotte hanno, infatti, individuato numerose aree al fine di semplificare e razionalizzare l'attuale quadro normativo e regolamentare che disciplina l'accesso e la permanenza delle società nel mercato dei capitali italiano (borsa valori). Il disegno di legge, in particolare, introduce:

- misure in materia di accesso e permanenza ai mercati soprattutto per quanto riguarda le PMI;

- misure di incentivazione alla canalizzazione dei risparmi privati verso le imprese;

- interventi volti a rendere maggiormente fruibili le informazioni rese dalle società;

- interventi volti ad incentivare il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi e consta di 23 articoli come di seguito riportati:

Art. 1.

(Tecniche alternative per l'ammissione negoziazione)

Art. 2.

(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)

Art. 3.

(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)

Art. 4.

(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)

Art. 5.

(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)

Art. 6.

(Disposizioni in materia di flottante)

Art. 7.

(Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)

Art. 8.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

Art. 9.

(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)

Art. 11.

(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)

Art. 12.

(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)

Art. 13.

(Disposizioni in materia di voto plurimo)

Art. 14.

(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Art. 15.

(Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite)

Art. 16.

(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

Art. 19.

(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)

Art. 20.

(Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)

Art. 21.

(Misure in materia di educazione finanziaria)

Art. 22.

(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

Si analizzano di seguito alcune delle modifiche all'attuale normativa che il disegno di legge intende apportare alla stessa.

Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate

L'articolo 2 del disegno di legge in commento prevede l'innalzamento della soglia delle PMI con capitalizzazione inferiore ad 1 miliardo di Euro andando a modificare l'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Conseguentemente, il valore soglia della capitalizzazione attualmente previsto per la società per essere considerata PMI quotata e pari ad Euro 500 milioni di Euro viene innalzato ad un miliardo di Euro al fine di estendere ad una più ampia platea di soggetti le semplificazioni ed il regime agevolato di godono le PMI quotate.

Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi

L'articolo 4 del disegno di legge prevede una completa riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi con l'obiettivo di razionalizzare il trattamento normativo degli stessi, sviluppare il mercato dei capitali senza, tuttavia, ridurre la tutela degli investitori. Come noto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi è una peculiarità dell'ordinamento giuridico del nostro Paese e prevede una normativa intermedia tra il regime proprio delle società aventi titoli in mercati regolamentati e quello delle società a capitale c.d. “chiuso” (società “chiuse”). A tal fine l'articolo 4 contiene la soppressione di taluni obblighi contenuti nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e si modifica il Codice Civile come segue:

a) dopo l'art. 2325-bis è inserito il seguente:

« ;Art. 2325-ter. – (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) – Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;»;

b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: « ;al mercato del capitale di rischio ;» sono aggiunte le seguenti: « ;o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione ;»;

c) all'articolo 2357-ter, secondo comma, dopo le parole: « ;mercato del capitale di rischio ;» sono aggiunte le seguenti: « ;o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione ;»;

d) all'articolo 2391-bis:

1) al primo comma le parole: « ;che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ;» sono sostituite dalle seguenti: « ;con azioni quotate in mercati regolamentati ;»;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « ;che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ;» sono soppresse.

Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali

L'articolo 5 del disegno di legge interviene sulla attuale normativa relativa alla applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedendo la facoltà per le società aventi azioni negoziate sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF, ossia di quei circuiti di negoziazione, gestiti da soggetti privati che permettono l'acquisto e la vendita, mediante l'incontro di interessi di negoziazione provenienti da una pluralità di soggetti, in base a regole non discrezionali, di strumenti finanziari già quotati presso una o più borse nazionali) di adottare nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato gli standard contabili internazionali IAS/IFRS.

Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da s.p.a. e di titoli di debito emessi da s.r.l.

L'articolo 7 del disegno di legge contiene modifiche legislative volte ad incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali. In particolare, il Codice Civile viene modificato come segue:

a) all'art. 2412, comma 5, dopo le parole: « ;ad essere ;» sono inserite le seguenti: « ;sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere ;»;

b) all'art. 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« ;Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ;».

In tal modo, secondo la relazione accompagnatoria al disegno di legge, si riduce “il costo della provvista da parte di S.p.a. e S.r.l., poiché la garanzia prestata dell'investitore professionale è a titolo oneroso e comporta un costo più alto per assicurarsi finanziamenti”.

Misure a favore degli aumenti di capitale

Per quanto attiene la disciplina degli aumenti di capitale, l'articolo 8 prevede che fino alla data del 30 aprile 2025, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta dagli artt. 2368, comma 2, secondo periodo, e 2369, commi 3 e 7, c.c. alle deliberazioni aventi a oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 del Codice Civile;

b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

E' previsto inoltre che, fino alla data del 30 aprile 2025, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

Semplificazione delle procedure di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione o dalle negoziazioni

L'articolo 9 del disegno di legge interviene modificando l'art. 66-bis e l'art. 66-ter deltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-ter:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « ;vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero ;» sono soppresse.

Si interviene quindi sui provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione o dalle negoziazioni.

Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo

L'articolo 11 del disegno di legge modifica la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico. In particolare, il comma 7 dell'articolo 114 TUF, viene abrogato. Viene meno quindi l'obbligo gravante sui soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché su ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

Svolgimento delle assemblee delle s.p.a. quotate

Tenuto conto dell'esperienza maturata durante il periodo Covid, l'articolo 12 del disegno di legge interviene sulle modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate prevedendo, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento delle assemblee delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In particolare, dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, viene inserito il seguente:

« ;Art. 135-undecies.1. – (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) – 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ;».

Disposizioni in materia di voto plurimo e semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea

Per quanto attiene la normativa del voto plurimo, il disegno di legge prevede la modifica dell'art. 2351 c.c.. In particolare all'art. 2351, comma 4, ultimo periodo, del Codice Civile, la parola: « ;tre ;» è sostituita dalla seguente: « ;dieci ;». Tale disposizione si applicherebbe solo alle nuove quotazioni con la finalità di potenziare la flessibilità dell'ordinamento societario domestico.

L'articolo 16 del disegno di legge, dispone che all'art. 24, comma 1, lettera c), TUF, le parole: « ;per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento da Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob ;» sono sostituite dalle seguenti: « ;per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del Codice Civile ;».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario