Conseguenze della mancata risoluzione della controversia in mediazione

Redazione scientifica
18 Maggio 2023

Gli artt. 8, comma 4-bis, e 13 d.lgs. n. 28/2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, «non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo».

La vicenda processuale traeva origine dal giudizio instaurato da due condomini contro il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare di loro proprietà, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'androne condominiale.

Il tribunale accertava la responsabilità del condominio in ordine ai danni subiti dall'appartamento degli attori e condannava in solido il condominio e L., quale condomino intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, al risarcimento dei danni, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica.

Per quanto di interesse, inoltre, il tribunale condannava in solido il condominio e il condomino intervenuto al risarcimento del maggior danno per non aver aderito alla mediazione «non avendo i convenuti e l'interventore contribuito a risolvere la controversia in modo più comodo ed economico».

A seguito della conferma della decisione di primo grado in appello, il ricorrente ricorreva in cassazione, censurando la sentenza nella parte in cui in cui lo aveva condannato al risarcimento del maggior danno, in solido con il condominio per la mancata risoluzione della controversia in sede di mediazione.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, in quanto il procedimento di mediazione della lite «non poteva che coinvolgere il Condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riguardo alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte, la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto».

Inoltre, gli artt. 8, comma 4-bis, e 13 d.lgs. n. 28/2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, «non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo».

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