Generica e quindi invalida la delibera assembleare che autorizza un'azione di responsabilità in bianco

La Redazione
18 Maggio 2023

Il Tribunale di Firenze chiarisce quale deve essere il contenuto minimo della delibera con cui l'assemblea di una società di capitali autorizza un'iniziativa giudiziale volta far accertare, ai sensi dell'art. 2393 c.c., la responsabilità degli amministratori per aver questi ultimi compiuto atti pregiudizievoli in assenza della specifica diligenza loro imposta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze possedute.

La delibera assembleare con la quale è autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo, dovendo, in mancanza, la medesima considerarsi generica e, dunque, invalida, in quanto inidonea a esprimere la volontà compiutamente informata dei soci.

Va dichiarata l'invalidità della delibera con cui l'organo assembleare, lungi dall'avere delineato ambito oggettivo e soggettivo della futura iniziativa giudiziale, si è limitato a conferire all'organo assembleare un mandato “in bianco” ed esplorativo, alla ricerca di eventuali profili di responsabilità e all'assunzione conseguente delle iniziative ritenute più opportune, senza alcuna delineazione né dei soggetti destinatari di tale iniziativa, né dei profili di addebito in concreto da muovere.

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