È legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta di trasformare il proprio rapporto da full time a part time?

18 Maggio 2023

A mezzo della presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della legittimità o meno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore che rifiuta di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part time.

La previsione dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015., se esclude che il rifiuto di trasformazione del rapporto in part time possa costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time, ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere di prova posto a carico di parte datoriale.

In tal caso, ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l'orario ridotto; l'avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell'orario e il licenziamento.

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